Compensi forensi, illegittima la liquidazione sotto i minimi tabellari (Cass. civ. Sez. IV n. 27241 del 11.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che liquida le spese di lite in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 non può scendere al di sotto dei valori minimi inderogabili predeterminati dal decreto e aggiornati periodicamente ex art. 13, sesto comma, legge n. 247/2012, salvo diversa convenzione tra le parti adottata nel rispetto dell’art. 3 legge n. 49/2023. La liquidazione operata sotto i minimi tabellari è illegittima e, in ogni caso, deve essere sorretta da specifica motivazione sulle ragioni della quantificazione ridotta. La violazione dei parametri minimi giustifica la cassazione del capo sulle spese, con decisione nel merito e liquidazione diretta in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze per accertare l’illegittimità delle trattenute operate sulla retribuzione a titolo di maggiori importi indebitamente percepiti per l’erronea valutazione del servizio pre-ruolo. La lavoratrice aveva dedotto l’irripetibilità delle somme per averle percepite in buona fede, oltre all’errata valutazione del servizio idonea a fondare un controcredito da opporre in compensazione.

Il tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’appello di Messina, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto il gravame applicando i criteri della sentenza Motter della CGUE e della giurisprudenza di legittimità, ravvisando la discriminazione denunciata. Quanto alle spese, la corte distrettuale aveva posto a carico del Ministero i costi della CTU e delle spese di entrambi i gradi. Avverso tale capo la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insufficiente liquidazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 2233 cod. civ., nonché degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014 e la motivazione omessa su un punto decisivo, con riferimento agli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.. La ricorrente lamenta che la liquidazione sia stata operata al di sotto degli importi delle tabelle n. 3 e n. 12 allegate al decreto, in una controversia pacificamente ricompresa nella fascia da euro 5.200,01 a euro 26.000,00.

La Corte muove dalla regola generale: salvo diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione avvenga in base ai parametri ministeriali, non è consentito al giudice di scendere sotto gli inderogabili valori minimi predeterminati dal decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, sesto comma, legge n. 247/2012. Il principio è già affermato dalla Cass. civ., Sez. II, n. 17613 del 2024.

Su questa base la Corte rileva che la liquidazione è pacificamente avvenuta in violazione dei minimi in entrambi i gradi. Per il primo grado erano stati liquidati euro 2.252,00, mentre il minimo, calcolando tutte le voci — studio, fase introduttiva, istruttoria e trattazione, decisionale — è quantificato in euro 2.540,00. Per il secondo grado erano stati liquidati euro 1.900,00, a fronte di un minimo di euro 2.906,00.

La Corte sottolinea che la liquidazione è illegittima e comunque priva di motivazione in ordine alla scelta di quantificare l’importo al di sotto dei minimi. Il ricorso è quindi accolto e, decidendo nel merito, il Ministero è condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate per il primo grado in euro 2.540,00 per compensi oltre euro 259,00 per spese vive, per il secondo grado in euro 2.906,00 per compensi oltre euro 355,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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