Diritto di precedenza non determina la stabilizzazione risarcitoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27242 del 11.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico privatizzato, la successione abusiva di contratti a termine non è riparata dall’assunzione a tempo indeterminato che consegua al riconoscimento del diritto di precedenza previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015 e al superamento di una prova di idoneità nell’ambito di una procedura ordinaria. L’efficacia riparatoria presuppone una stretta correlazione tra abuso e stabilizzazione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Tale correlazione richiede che l’assunzione sia effetto diretto e immediato dell’abuso, non quando sia semplicemente agevolata dalla reiterazione dei contratti a termine. La clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone la conversione quando la procedura non è finalizzata a superare il precariato né offre ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione.

Il Fatto

Una lavoratrice ha stipulato con una struttura sanitaria pubblica una serie di contratti di lavoro a tempo determinato. Il Tribunale ha dichiarato la nullità dei termini apposti e ha condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno, quantificato in una somma pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d’appello ha accolto il gravame dell’azienda, ritenendo che l’intervenuta stabilizzazione della dipendente esaurisse ogni pretesa risarcitoria e che non sussistesse alcun abuso nella reiterazione.

Investita del ricorso, la Cassazione ha in precedenza cassato la sentenza nella parte in cui aveva escluso la risarcibilità senza accertare se la stabilizzazione fosse stata determinata proprio dalla pregressa illegittima reiterazione. Il giudice di rinvio ha però rigettato la domanda, ravvisando un rapporto di causa efficiente tra l’abuso e la successiva assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in forza del diritto di precedenza. La lavoratrice ha nuovamente proposto ricorso per cassazione, resistito dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene alle condizioni alle quali l’assunzione a tempo indeterminato disposta dall’ente pubblico dopo la reiterazione di rapporti a termine può essere equiparata alla conversione e ritenuta misura adeguata e satisfattiva ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia.

La Corte ribadisce il principio già affermato dal precedente richiamato: la immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a termine ha efficacia riparatoria solo nelle ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso e la stabilizzazione ottenuta. Sotto il profilo soggettivo occorre che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente che ha posto in essere la condotta abusiva; sotto il profilo oggettivo, che essa sia effetto diretto e immediato dell’abuso. Tale condizione non ricorre quando l’assunzione avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine.

La Corte precisa che il nesso causale richiede che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata determinata e non semplicemente agevolata dalla successione dei contratti. Il rapporto diretto e immediato è ravvisabile solo se l’assunzione avvenga per effetto automatico della reiterazione, come nel settore scolastico in virtù dell’avanzamento nelle graduatorie, o all’esito di procedure riservate bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, anche attraverso blande procedure selettive.

Applicando tali principi alla fattispecie, la Corte esclude il nesso di derivazione causale quando il reclutamento avvenga nelle forme ordinarie previste dall’art. 35, lett. b), del d.lgs. n. 165/2001 e l’aspirante, superata la prova di idoneità, faccia valere il diritto di precedenza. In tal caso difetta la finalizzazione della procedura alla stabilizzazione del personale precario e l’assunzione discende da una pluralità di condizioni, prima fra tutte il superamento della prova idoneativa: l’instaurazione del rapporto è quindi agevolata ma non determinata dalla reiterazione del contratto a termine. Il motivo è pertanto fondato; assorbito il secondo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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