Eccezione di esenzione da revocatoria ex art. 2901 c.c. va sollevata nella (Cass. civ. Sez. I n. 23191 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, sancita dall’art. 2901, comma 3°, cod. civ., ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento, quando essa rappresenti il solo mezzo a tale scopo e si ponga in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così da escluderne il carattere pregiudizievole. Tale esenzione, di natura derivativa, opera anche per l’azione di revocatoria esperita dal curatore del fallimento a norma dell’art. 66 l.fall. Essa integra, tuttavia, un’eccezione in senso stretto, fondata su fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio, che va dedotta a pena di inammissibilità mediante la comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 166 cod. proc. civ. In tema di spese, la facoltà di compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare il mancato esercizio.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di un imprenditore commerciale ha chiesto la revoca, a norma dell’art. 66 l.fall., dell’atto con cui il fallito aveva venduto a due coniugi acquirenti la metà di un immobile. Il tribunale ha dichiarato l’inefficacia dell’atto verso la massa dei creditori, ravvisando la variazione qualitativa del patrimonio del debitore e la consapevolezza degli acquirenti del pregiudizio arrecato.
La corte d’appello ha rigettato l’appello principale degli acquirenti ed ha dichiarato assorbito l’appello incidentale del fallimento, con cui si deduceva la tardività dell’eccezione di non assoggettabilità a revocatoria ai sensi dell’art. 2901, comma 3°, cod. civ. La questione arriva in cassazione con ricorso principale e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, per connessione. Il principio di partenza è consolidato: l’esenzione dell’art. 2901, comma 3°, cod. civ. copre anche la vendita compiuta per procurarsi la liquidità necessaria a pagare un debito scaduto, purché rappresenti il solo mezzo e si ponga in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto. A supporto richiama Cass. n. 8992 del 2020, Cass. n. 7747 del 2016 e Cass. n. 17246 del 2024. La medesima esenzione, di natura derivativa, opera anche nell’azione revocatoria del curatore ex art. 66 l.fall. (Cass. n. 36033 del 2021, Cass. n. 28286 del 2023, Cass. n. 20885 del 2024).
Il passaggio decisivo riguarda la natura dell’esenzione, che integra un’eccezione in senso stretto: essa presuppone l’allegazione di fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio (Cass. n. 19963 del 2023, Cass. n. 16793 del 2015) e non può essere dedotta se non con la comparsa di risposta tempestivamente depositata. La Corte, potendo accedere direttamente agli atti per la natura processuale del vizio, rileva che i convenuti non avevano ritualmente sollevato l’eccezione nella comparsa di costituzione davanti al tribunale: essa è pertanto inammissibile. Il primo motivo del ricorso principale è così infondato, mentre il ricorso incidentale è fondato.
Quanto al secondo e terzo motivo, incentrati sull’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la Corte li dichiara inammissibili. La valutazione delle prove è attività riservata al giudice di merito, sindacabile solo per i vizi indicati dalla norma. Richiama Cass. SU n. 8053 del 2014 e Cass. SU n. 5792 del 2024. I ricorrenti si sono limitati a denunciare l’erronea ricognizione dei fatti, senza illustrare, come imposto dagli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod. proc. civ., i fatti storici controversi e decisivi che il giudice avrebbe omesso di esaminare.
Il quarto motivo, sulla mancata compensazione delle spese, è anch’esso inammissibile: la scelta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non deve motivare il mancato esercizio (Cass. SU n. 19886 del 2019). La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie nei termini il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti principali alle spese, con obbligo di ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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