Parere negativo sulla partecipazione comunale a GAL Pesca in forma di s.c.a.r.l. (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 227 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti deliberativi di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni sono soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, anche quando l’operazione sia strumentale all’accesso a fondi europei. La facoltà di costituire società o enti in attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 e dell’art. 61 del regolamento (CE) n. 508/2014 non integra un’ipotesi di esonero dall’onere di motivazione analitica. Poiché la normativa eurounitaria sui GAL non impone il ricorso allo strumento societario, la scelta della forma societaria deve essere motivata sul piano della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica. Il controllo è negativo quando il piano economico-finanziario si risolva in affermazioni generiche, prive di proiezioni contabili e di analisi di mercato.
Il Fatto
Un comune della provincia di Salerno ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera consiliare con cui ha aderito alla costituzione di un GAL Pesca, in forma di società consortile a responsabilità limitata, sottoscrivendo una quota del capitale sociale iniziale. L’ente ha agito nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027, che prevede il sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo mediante gruppi di azione locale nel settore della pesca.
Nell’atto deliberativo il comune ha rappresentato l’esistenza di un difformità di orientamento tra le Sezioni regionali di controllo in ordine all’assoggettamento di tali operazioni al vaglio contabile, e ha quindi sottoposto precauzionalmente la questione alla Sezione campana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza, rilevando che il comune rientra tra le amministrazioni destinatarie del TUSP e che la fattispecie — partecipazione alla costituzione di una s.c.a.r.l. — ricade nell’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. Sul punto la Sezione ha richiamato il proprio consolidato orientamento e la pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 43/SSRRCO/QMIG/2024, che ha escluso l’applicabilità del regime derogatorio dell’art. 5, comma 1, primo periodo.
Secondo le Sezioni riunite, le fonti europee si limitano a richiedere la rappresentazione organica degli interessi pubblici e privati nel GAL e il bilanciamento dei relativi poteri, senza imporre il ricorso allo strumento societario. Il principio di libertà delle forme consente ai GAL di assumere vesti giuridiche differenti. Ne deriva che la clausola derogatoria va interpretata in modo restrittivo e opera solo in presenza di un intervento espresso del legislatore che definisca o autorizzi direttamente la specifica iniziativa societaria.
Il Collegio ha poi verificato il rispetto dei vincoli tipologici e finalistici, ritenendoli soddisfatti. Ha invece riscontrato la violazione dell’onere di motivazione analitica. Il piano economico-finanziario allegato alla delibera contiene una mera descrizione delle attività e delle spese, senza dimostrazioni contabili, analisi di mercato né previsioni di cash flow. Manca ogni valutazione sulla capacità prospettica della società di sostenere le spese nel lungo periodo.
La Sezione ha inoltre esaminato lo statuto, rilevando che le clausole sui contributi in denaro dei soci non perimetrano i criteri di determinazione e potenzialmente consentono un ripiano sistematico delle perdite, in tensione con il divieto di soccorso finanziario dell’art. 14 TUSP. Quanto alla ripartizione del capitale, l’elenco dei soci pubblici differisce da quello di altra delibera richiamata, e lo statuto non disciplina meccanismi idonei a preservare il limite del 49% dei voti posto dall’art. 32, par. 2, lett. a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’art. 31, par. 2, lett. b), del regolamento (UE) n. 1060/2021. La composizione del consiglio di amministrazione per i primi tre anni non dà conto del rispetto di tale limite.
Infine, il Collegio ha evidenziato il possibile contrasto con la disciplina sugli aiuti di Stato, per l’assenza di un meccanismo competitivo di selezione del socio privato e per la facoltà degli organi societari di determinare i contributi destinabili alla copertura delle perdite. L’operazione è stata ritenuta in contrasto con l’art. 107 del TFUE e con i principi di parità di accesso alle occasioni economiche. La Sezione ha quindi espresso parere negativo e disposto la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
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