Accordi tra privati non vincolano l’amministrazione sul titolo autorizzatorio (TAR Lazio n. 1893 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli accordi intercorsi tra cedente e cessionario di un’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi non vincolano l’amministrazione, che è tenuta a verificare unicamente la legittimità della posizione del richiedente rispetto al titolo autorizzatorio. La rinuncia alla numerazione LCN associata al marchio non integra rinuncia all’autorizzazione, ma restituisce la sola numerazione alla disponibilità del Ministero. Il titolare di un’autorizzazione può estendere il marchio e la numerazione già nella propria disponibilità a un ulteriore bacino territoriale, in virtù dell’autorizzazione medio tempore acquisita per cessione. I conflitti sull’attuazione delle clausole contrattuali, compreso il diritto di opzione, devono essere fatti valere in altra sede e non davanti al giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale, con marchio e numerazione LCN associata, cedeva tale titolo a una controinteressata con scrittura privata. Con provvedimento del 4.12.2023 il Ministero volturava l’autorizzazione in capo alla cessionaria, con contestuale variazione della denominazione del marchio.
La controinteressata, già titolare di altra autorizzazione per i bacini di Frosinone e Rieti con diverso marchio e numerazione, chiedeva l’estensione del proprio marchio anche al bacino di Roma, rinunciando alla numerazione LCN 211. Il Ministero, con nota del 6.12.2023, prendeva atto della rinuncia e autorizzava l’estensione. La ricorrente impugnava tale atto e il successivo rigetto della propria istanza di riesame, deducendo eccesso di potere e violazione della disciplina AGCOM.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda e affronta la questione centrale: se l’amministrazione, nel rilasciare il titolo, debba tener conto delle clausole pattizie intercorse tra le parti in sede di cessione. La risposta è negativa.
La controinteressata, in virtù della cessione, poteva disporre ampiamente del titolo autorizzatorio. Essendo già titolare di altra autorizzazione per l’ambito di Frosinone e Rieti, con il marchio TV SL48 e la numerazione LCN 119, ben poteva chiedere di utilizzare il medesimo marchio anche per il bacino di Roma e rinunciare alla numerazione LCN 211, estendendo la numerazione già nella propria disponibilità. Il Ministero ha quindi correttamente operato.
Il Tribunale afferma che gli accordi tra le parti non possono vincolare l’attività dell’amministrazione, chiamata unicamente a verificare la legittimità della posizione rispetto al titolo autorizzatorio. Le relative contestazioni devono essere fatte valere in altra sede e non nei confronti del Ministero.
Né può sostenersi che la controinteressata abbia ceduto a terzi o rinunciato all’autorizzazione: essa si è limitata a rinunciare alla numerazione, che è tornata nella disponibilità del Ministero, potendo utilizzare altra numerazione già nella propria disponibilità per coprire anche l’ambito provinciale di Roma. La possibilità di diffondere il segnale in tale bacino discende proprio dall’autorizzazione proveniente dalla ricorrente.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. Le spese di giudizio sono compensate integralmente tra le parti in ragione della peculiarità della questione. Il Collegio precisa di poter prescindere dal vaglio delle numerose eccezioni in rito sollevate dalla controinteressata, essendo il ricorso superabile nel merito.
Nota della Redazione
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