Estinzione del giudizio di conto per decorso del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 156 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio sul conto, previsto dall’art. 150 c.g.c., decorre dal momento in cui il deposito del conto si perfeziona nei confronti della Sezione giurisdizionale, coincidente con il primo deposito utile effettuato dall’agente contabile, anche tramite PEC secondo la disciplina transitoria applicabile. La successiva reiezione del medesimo conto attraverso il sistema informatico non configura né una nuova costituzione in giudizio dell’agente ex art. 140, comma 3, c.g.c., né un fatto interruttivo o sospensivo del termine. L’estinzione opera ex lege, ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, e prescinde da una pronuncia formale, che resta necessaria solo per le conseguenti determinazioni in ordine alla comunicazione alle parti e alla restituzione degli atti. Le cause di interruzione sono tassative e non ammettono estensioni analogiche.

Il Fatto

Un’Università, nel 2018, trasmetteva a mezzo PEC il conto giudiziale riferibile all’agente contabile per l’esercizio 2017. Il conto cumulativo veniva suddiviso in singoli conti e solo in data 3 dicembre 2019 risultava acquisito al sistema informatico della Corte. La relazione di irregolarità del magistrato istruttore, che contestava numerose criticità di gestione del fondo economale, veniva depositata il 3 dicembre 2024.

L’agente contabile eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del quinquennio dal deposito, contestando la tardività della relazione. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto dell’eccezione e per la dichiarazione di irregolarità del conto con non discarico dell’agente. La questione centrale era dunque stabilire da quale data decorresse il termine quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la disciplina applicabile. L’art. 140, comma 3, c.g.c. collega al deposito del conto la costituzione in giudizio dell’agente; l’art. 150 c.g.c. prevede che il giudizio si estingua decorsi cinque anni dal deposito senza che sia depositata la relazione dell’istruttore o siano elevate contestazioni. Tali norme, in forza dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, si applicano a tutti i conti presentati dopo il 7 ottobre 2016, a prescindere dall’esercizio di riferimento.

La Corte ha ritenuto che, alla data del 17 luglio 2018, non fosse ancora definitivamente operativo il SIRECO, la cui disciplina tecnica è intervenuta con il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126/2022. Era perciò ammesso il deposito tramite PEC, secondo la disciplina transitoria delle istruzioni tecnico operative allegate al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015. In base a quest’ultimo, la trasmissione si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna e, per gli atti processuali, con la conferma del protocollo: il deposito avrebbe dovuto completarsi entro il 18 luglio 2018.

Tale perfezionamento non si era formalmente realizzato per disfunzioni operative legate all’avvio del nuovo applicativo e alla prolungata interruzione del sistema. L’acquisizione al sistema era avvenuta solo il 3 dicembre 2019, a seguito del reinvio del medesimo conto da parte dell’Università. Il magistrato istruttore aveva quindi preso a riferimento, in assenza di una precedente presa in carico a sistema, la data del 3 dicembre 2019.

Il Collegio ha escluso che al successivo invio tramite SIRECO possa attribuirsi valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento. Le cause di interruzione sono tassative. Né rilevano la sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969 o quella emergenziale dell’art. 85 d.l. n. 18/2020, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore.

La relazione istruttoria, depositata il 3 dicembre 2024, è risultata oltre il quinquennio decorrente dal 18 luglio 2018. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 150, comma 1, c.g.c., con effetto ex lege. Il Collegio ha inoltre rigettato l’istanza di oscuramento, non specificati i motivi e non emergendo dati sensibili. Nulla sulle spese, in assenza di statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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