Ferie pilota non sovrapponibili ai riposi e contribuzione sulle ferie non godute (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13481 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di personale di volo dell’aviazione civile, le ferie annuali e i riposi compensativi costituiscono istituti distinti e non sovrapponibili: il periodo di riposo non può essere imputato a quello di ferie, con conseguente riduzione di quest’ultimo. Il diritto alle ferie è irrinunciabile ai sensi dell’art. 36, terzo comma, Cost. e dell’art. 2109 cod. civ., e la contrattazione collettiva non può derogarvi. Ne consegue che le giornate di ferie maturate e non godute, erroneamente conteggiate dal datore di lavoro nell’ambito dei riposi contrattuali, sono assoggettate a contribuzione decorso il termine di diciotto mesi dalla maturazione, ove il rapporto non sia cessato, atteso il carattere parafiscale e inderogabile dell’obbligazione contributiva.
Il Fatto
L’Inps notificava a una società di trasporto aereo un avviso di addebito e un verbale di accertamento per il pagamento di euro 1.859.587,56 a titolo di omesso versamento contributivo su emolumenti maturati tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2009 in favore del personale dipendente con qualifica di pilota di elicottero, per ferie, rimborsi spese, indennità di volo, di disagio e di servizio straordinario.
La società proponeva opposizione davanti al Tribunale di Lecco, che la respingeva. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14.03.2018, accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo che le ferie maturate dovessero essere ricomprese nelle giornate di riposo e che l’indennità di volo provvisoria andasse assoggettata per intero a contribuzione. L’Inps ricorreva per cassazione e la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale, anche condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo principale, incentrato sulla pretesa deduzione contributiva delle giornate di ferie maturate. Il Collegio rileva che la Corte territoriale ha errato nel considerare legittima la sovrapposizione del periodo di riposo a quello di ferie, con riduzione di quest’ultimo.
Le ferie annuali sono irrinunciabili, in forza dell’art. 36, terzo comma, Cost. e dell’art. 2109 cod. civ., e neppure le associazioni sindacali possono derogare alla disciplina nazionale ed europea, che distingue nettamente fra riposo giornaliero, settimanale e ferie, escludendo ogni possibilità di sovrapposizione.
Il Collegio richiama la disciplina di settore per il personale dell’aviazione civile: l’art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, attuativo della dir. 2000/79/CE, riconosce il diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, mentre il successivo art. 5 disciplina i riposi facendo salvo quanto previsto in materia di ferie. L’art. 48 del CCNL per piloti di elicottero riconosce poi il diritto a un periodo di ferie annuali di 26 giorni, senza ulteriori specificazioni. Ne deriva che ferie e riposi restano istituti distinti.
Quanto al ricorso incidentale sull’indennità di volo provvisoria, il motivo è inammissibile e comunque infondato: dall’accordo sindacale del 26.10.2018 emerge che solo da novembre 2018 la voce è stata conglobata nell’indennità di volo, con le medesime sorti contributive solo da tale data, successiva agli anni in contestazione.
Il ricorso incidentale condizionato è infine infondato. La società aveva erroneamente conteggiato i giorni di ferie nell’ambito dei riposi contrattuali. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26160/2020, Cass. n. 13473/2018), l’importo corrispondente all’indennità sostitutiva per ferie non godute va assoggettato a contribuzione quando sia decorso il termine di diciotto mesi dalla maturazione previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 e il rapporto non sia cessato, restando irrilevante che l’indennità sia monetizzabile solo alla cessazione.
In accoglimento del ricorso principale e rigetto degli incidentali, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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