Inammissibile il ricorso che chiede revisione del fatto accertato in appello (Cass. civ. Sez. II n. 10046 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, contrapponendo alla ricostruzione del fatto e delle prove operata dal giudice di merito una lettura alternativa del compendio istruttorio, si risolve in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, è inammissibile, perché sollecita una nuova pronuncia sul fatto estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità. L’apprezzamento delle risultanze probatorie, la scelta tra esse di quelle ritenute idonee a sorreggere la motivazione e il giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova costituiscono valutazioni riservate al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. In tema di servitù per destinazione del padre di famiglia, l’accertamento dei relativi presupposti, compreso il requisito dell’apparenza e dell’univoca destinazione delle opere all’esercizio del passaggio, integra un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il proprietario di un fondo agisce in giudizio per ottenere l’accertamento di una servitù di passaggio a proprio favore e a carico del fondo confinante, invocando l’interclusione del fondo dominante, ovvero la destinazione del padre di famiglia, ovvero ancora l’usucapione. I convenuti resistono.

Il Tribunale rigetta la domanda. La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’attore, riforma la decisione e dichiara l’esistenza del diritto reale costituitosi per destinazione del padre di famiglia. I soccombenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, incentrati sulla violazione delle norme in materia di servitù e di onere della prova, per avere il giudice di appello ravvisato la servitù in assenza del requisito dell’apparenza. L’intimato resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta in via preliminare una questione di composizione, prendendo atto di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024. Ne deduce che non sussiste incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte del collegio che definisce il giudizio, eventualmente come relatore.

La proposta, osserva la Corte, non ha funzione decisoria e non assume valore di pronuncia definitiva; né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura come fase autonoma del giudizio di cassazione, con contenuti di riesame o controllo sulla proposta stessa.

Nel merito, il ricorso censura l’applicazione degli artt. 1061, 1062 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ravvisare la servitù per destinazione del padre di famiglia senza il requisito dell’apparenza. La Corte ritiene che i due motivi si risolvano in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove.

Il giudice di appello ha ritenuto provati i presupposti per la costituzione della servitù, compresa l’apparenza e l’univoca destinazione delle opere all’esercizio del passaggio pedonale mediante una scala esterna. A fronte di ciò, il ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio. La Corte richiama il principio secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito, tesa a ottenere una nuova pronuncia sul fatto — Sezioni Unite n. 24148 del 25 ottobre 2013 — e ribadisce che l’esame dei documenti e delle deposizioni e la scelta tra le risultanze probatorie involgono apprezzamenti riservati al giudice del merito, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi non menzionati ma logicamente incompatibili con la decisione — Sez. III n. 12362 del 24 maggio 2006; Sez. I n. 11511 del 23 maggio 2014.

La motivazione impugnata non risulta affetta da vizi né manifestamente illogica, ed è idonea a integrare il minimo costituzionale, dando atto dell’iter logico-argomentativo seguito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese processuali. Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., condannando la ricorrente a una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. Dà infine atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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