Onere di provare la giustificata assenza alla visita medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 89 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, l’onere di provare la giustificata assenza del dipendente alla visita medico-legale grava sul dipendente stesso. Solo dall’assolvimento di tale onere deriva, per la Commissione medica, l’obbligo di convocare il dipendente per una nuova visita entro trenta giorni dalla prima. L’utilizzo della posta elettronica ordinaria, in luogo della posta elettronica certificata indicata nella convocazione, non consente di ritenere assolta la prova della comunicazione del legittimo impedimento. Ne consegue la legittimità del provvedimento negativo dell’Amministrazione e il rigetto della domanda di pensione privilegiata, restando distinta e non deducibile nel giudizio l’eventuale istanza successiva.
Il Fatto
Il ricorrente, militare di leva nell’Esercito, aveva subìto un infortunio al ginocchio sinistro durante il servizio. Presentata istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per il conseguente equo indennizzo, la domanda era stata rigettata dal Ministero della Difesa nel 2021, per la mancata presentazione dell’interessato alla visita presso la Commissione medica ospedaliera, fissata al 26 ottobre 2020.
Il ricorrente ha sostenuto di aver giustificato l’assenza e di non aver ricevuto ulteriori convocazioni, chiedendo l’attribuzione della pensione privilegiata per l’infermità al ginocchio. Il Ministero, costituendosi, ha eccepito la tardività di una nuova istanza, l’impossibilità di far decorrere il trattamento da data antecedente al congedo e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei ratei.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’originario art. 6 del D.P.R. n. 461/2001, che disciplinava l’attività della Commissione medica. Il comma 10 prevedeva la nuova convocazione in caso di giustificata assenza del dipendente, mentre il comma 11 imponeva la redazione del processo verbale e la restituzione degli atti all’Amministrazione in caso di assenza ingiustificata.
Secondo la Sezione, l’alternativa tra nuova convocazione e restituzione degli atti rende evidente che la comunicazione dei motivi dell’assenza, quand’anche non precedente la visita, dovesse comunque essere successiva a quest’ultima di non oltre quindici giorni. Con l’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, l’art. 198 ha replicato la disciplina previgente, e il comma 8 ha confermato l’obbligo di nuova convocazione solo in presenza di giustificata assenza.
Sul piano fattuale, la Corte rileva che non è stata prodotta la lettera di convocazione, ma solo una nota del Dipartimento militare di medicina legale con il verbale negativo per la mancata presentazione del ricorrente, regolarmente convocato tramite raccomandata. La ricezione della convocazione e la data della visita sono state ammesse dallo stesso ricorrente, sebbene con versioni difensive non coincidenti quanto al mezzo di comunicazione dell’impedimento.
Il passaggio decisivo riguarda l’utilizzo della posta elettronica ordinaria anziché della PEC indicata nella convocazione. Tale scelta ha posto il ricorrente nell’impossibilità di assolvere l’onere probatorio della giustificata assenza. La Corte precisa che, una volta utilizzata la mail ordinaria, incombeva sul ricorrente chiedere tempestivamente una conferma esplicita della ricezione, peraltro costantemente negata dall’Amministrazione.
La Sezione rileva infine che la censura riguarda il decreto negativo sull’istanza originaria, restando estranea al giudizio la nuova istanza, peraltro tardiva rispetto al termine di decadenza. La domanda è quindi rigettata, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità del caso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.