La nomina degli amministratori di ASP non fonda il controllo locale (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 66 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione di una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, attribuito a un Comune dal relativo Statuto, non integra di per sé solo una condizione di controllo ai fini dell’art. 11-ter, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011. Tale nomina si configura come mera designazione, espressione della rappresentanza della cittadinanza e del territorio, e non come mandato fiduciario con rappresentanza, con la conseguenza che è esclusa qualsiasi forma di controllo pubblico. L’inserimento dell’Azienda nel gruppo amministrazione pubblica e, poi, nell’area di consolidamento resta rimesso alla valutazione del caso concreto, da svolgere in rapporto agli ulteriori requisiti dell’art. 11-bis e seguenti del d.lgs. n. 118/2011 e del principio applicato n. 4/4.
Il Fatto
Il Comune istante ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un motivato avviso sull’interpretazione delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 in tema di gruppo amministrazione pubblica e di bilancio consolidato. Il dubbio riguarda una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, nata dalla trasformazione di una ex IPAB, nei cui confronti il Comune provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e risulta titolare anche del relativo potere di revoca.
Lo Statuto dell’Azienda prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque consiglieri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco, con un componente espresso dalla minoranza consiliare. Il Comune chiede se tale previsione imponga di ricomprendere l’Azienda nel proprio perimetro di consolidamento, configurandola come ente strumentale controllato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio verifica i presupposti della funzione consultiva. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile perché proviene dal Sindaco, organo di vertice titolare della rappresentanza istituzionale dell’Ente. Quanto al profilo oggettivo, il quesito involge l’interpretazione di norme di contabilità pubblica ed è prospettato in termini generali e astratti, in vista di future scelte dell’Amministrazione: ciò consente di superare il vaglio, restando estranea ogni valutazione sul merito gestorio.
Nel merito, la Sezione ricostruisce la disciplina. L’art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 impone agli enti locali di redigere il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, e precisa che rileva qualsiasi ente strumentale, azienda o società, a prescindere dalla forma giuridica pubblica o privata. L’art. 11-ter, comma 1, definisce ente strumentale controllato l’azienda o l’ente nei cui confronti l’ente locale detiene taluna delle condizioni elencate, tra cui, alla lett. b), il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali.
Il Collegio chiarisce però che tale previsione va rapportata al quadro normativo effettivo dei rapporti tra Comune e Azienda. Richiama l’art. 11-sexies del d.l. n. 135/2018, convertito con legge n. 12 del 2019, secondo cui la nomina pubblica degli amministratori delle fondazioni ex IPAB è mera designazione ed è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo. Su questa linea, e in continuità con le deliberazioni della Sezione di controllo della Lombardia, rileva che la portata della norma è limitata a escludere che il potere di nomina si traduca in controllo.
Il quadro è coerente con le finalità del bilancio consolidato e con la L.R. n. 19 del 2003, che riconosce alle Aziende ampie autonomie e ne rimette la vigilanza alla Regione, con possibilità di commissariamento in caso di gravi irregolarità. Ne segue che il solo potere di nomina o revoca non è elemento sufficiente, singolarmente considerato, a determinare una forma di controllo. L’eventuale inclusione nel gruppo amministrazione pubblica e nel bilancio consolidato va valutata nel singolo caso concreto, in relazione agli ulteriori requisiti di legge e del principio contabile.
Nota della Redazione
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