Compenso del difensore civico rideterminabile con delibera tra discrezionalità e vincolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19400 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento economico dei funzionari onorari, tra cui il difensore civico, ha di regola natura indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, e resta affidato alle determinazioni discrezionali dell’autorità che ha proceduto alla nomina, a fronte delle quali il funzionario vanta una posizione di interesse legittimo. Fanno eccezione i soli casi in cui specifiche disposizioni di legge attribuiscano natura retributiva al compenso, con determinazione automatica dello stesso. Ne consegue che la qualificazione come diritto soggettivo operata ai soli fini della giurisdizione non preclude all’Amministrazione di rideterminare il compenso in applicazione della normativa vigente e dei limiti di spesa.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di indennità per lo svolgimento dei compiti di difensore civico. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte di Appello, in parziale riforma, ha compensato le spese del primo grado e ha confermato nel resto la decisione, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario e ricostruendo il rapporto come funzionario onorario.
La Corte territoriale ha dato rilievo alle delibere e alla determina dirigenziale con cui il Comune aveva fissato un compenso inferiore, pari all’indennità di base — non raddoppiata — prevista per l’assessore, e ha escluso la nullità della revoca dell’incarico. Il difensore civico ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi I e IX, della legge n. 265 del 1999, del D.M. n. 119/2000 e dell’art. 9 del Regolamento comunale, è dichiarato inammissibile perché muove da un presupposto errato: la pronuncia delle Sezioni Unite posta a fondamento della censura si è limitata a qualificare come diritto soggettivo la posizione del difensore civico al solo fine della giurisdizione.
La Corte ribadisce che, secondo le Sezioni Unite n. 19971/2014, il compenso dei funzionari onorari ha natura indennitaria e non retributiva, senza sinallagma, e resta affidato alla discrezionalità dell’autorità che ha nominato il funzionario, con la sola eccezione delle ipotesi in cui una norma di legge attribuisca al compenso natura retributiva con determinazione automatica.
Il discrimine tra le giurisdizioni è quindi individuato nella diversa natura del potere esercitato: discrezionale ovvero vincolato. Nel caso di specie, la Corte rileva che la censura non si confronta con la statuizione secondo cui l’art. 23, comma 11, della legge n. 265/1999 consente di incrementare o diminuire le indennità con delibera di giunta o di consiglio, né con le delibere non impugnate che avevano fissato le specifiche indennità spettanti al difensore civico.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte distingue l’omessa pronuncia sull’art. 112 cod. proc. civ. dall’interpretazione della domanda, riservata al giudice di merito. L’errore nella individuazione del thema decidendum è sindacabile solo nei limiti dell’art. 360 cod. proc. civ. e, trattandosi di interpretazione di atto processuale, unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione. Il motivo evoca genericamente il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato senza censurare la statuizione sul difetto di un motivo di appello specifico e senza localizzare l’atto di appello.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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