Revoca delle funzioni di capo area: no demansionamento e ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12878 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di una posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale né di area contrattuale, ma comporta soltanto l’attribuzione di funzioni di alta responsabilità e del correlato beneficio economico, destinate a cessare con l’incarico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non integra demansionamento e resta estranea all’ambito di applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. La doglianza che denunci la violazione di un contratto collettivo senza indicare la disciplina richiamata né le ragioni dell’erronea esegesi è inammissibile. La violazione di circolari ministeriali non costituisce motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto.
Il Fatto
Una dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio presso un ufficio per l’esecuzione penale esterna, era stata assegnata con ordine di servizio alle funzioni di Capo Area della segreteria amministrativa, con attribuzione di una speciale indennità. Con un successivo ordine di servizio il direttore dell’ufficio la revocava dall’incarico, assegnandolo ad altra dipendente.
La lavoratrice impugnava il provvedimento davanti al Tribunale del lavoro, deducendo abuso di potere e violazione del principio del neminem laedere. La domanda era respinta e la Corte d’appello confermava la sentenza. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resisteva il Ministero con controricorso.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi sono esaminati congiuntamente per connessione logica e giuridica e sono ritenuti, prima ancora che infondati, inammissibili. Sotto il primo profilo, chi denuncia la violazione di un contratto collettivo deve indicare la disciplina di riferimento e spiegare in che modo l’interpretazione del giudice di merito si ponga in contrasto con essa: onere che nel ricorso manca, impedendo alla Corte di svolgere il proprio compito di verifica.
Nel merito, la Corte richiama i principi già affermati in materia di posizioni organizzative: condizione imprescindibile per il sorgere del diritto all’indennità è l’istituzione formale delle posizioni stesse, all’esito delle procedure previste dalla contrattazione collettiva. La posizione organizzativa non muta il profilo professionale né l’area, ma solo le funzioni, che cessano al cessare dell’incarico. Il giudice d’appello aveva escluso che l’assegnazione integrasse una posizione organizzativa, riconducendola a una misura contingente legata alle dimissioni del precedente titolare, e il ricorso non oppone alcun atto formale di istituzione.
Quanto al presunto demansionamento, la Corte osserva che, anche a voler ipotizzare il conferimento di una posizione organizzativa, la revoca non potrebbe costituire demansionamento: il conferimento comporta solo una posizione di responsabilità con beneficio economico, senza inquadramento in nuova categoria contrattuale. Restano perciò estranei all’area applicativa dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: evoca a sproposito l’art. 2043 cod. civ. in ipotesi di responsabilità contrattuale e richiama la legge n. 241/1990, non applicabile al pubblico impiego privatizzato. Le censure si basano inoltre su un richiamo generico ad atti del giudizio di merito, non trascritti nei passaggi salienti, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. La Corte ribadisce che la violazione di circolari ministeriali non costituisce motivo di ricorso per violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto, salva la denuncia dei canoni legali di ermeneutica o dei vizi di motivazione.
Il terzo e il quarto motivo, incentrati sulla violazione della legge n. 135/2012 e dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, si fondano su una ricostruzione in fatto che collide con l’accertamento del giudice d’appello e sollecitano una terza lettura di merito, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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