Ricorso per cassazione travestito da violazione di legge è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9976 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che deduca formalmente la violazione o falsa applicazione di norme di legge, ma che in realtà investa la ricostruzione e la valutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito, è inammissibile. Il giudizio di legittimità non può convertirsi in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La denuncia di violazione del giudicato esige, a pena di inammissibilità, la prospettazione del pertinente vizio e il rispetto del principio di specificità, con indicazione della sentenza asseritamente violata, delle ragioni dell’invocato giudicato e del momento in cui gli atti relativi sono stati prodotti. Pari sorte segue la doglianza che non si confronti con il decisum impugnato e non specifichi l’incidenza della diversa qualificazione giuridica prospettata sulle somme liquidate.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente regionale addetto alla custodia di un plesso, ha chiesto in giudizio il riconoscimento delle indennità sostitutive delle ferie non godute e dei riposi settimanali non fruiti per il periodo luglio 1998 – settembre 2005. Un precedente giudicato inter partes aveva già disapplicato il regolamento regionale che limitava la fruizione di tali riposi, ritenuto lesivo del diritto costituzionalmente tutelato alle ferie e al riposo settimanale, con espressa riserva di agire in separato giudizio per il profilo risarcitorio.
La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, ha riconosciuto al lavoratore la somma di euro 35.060,95 oltre interessi legali, sulla base delle risultanze documentali e della CTU. La Regione ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del Regio decreto n. 692/1923, del d.lgs. n. 66 del 2003 e delle norme del regolamento regionale in tema di orario di lavoro e mansioni di custode. La censura è stata ritenuta inammissibile: essa, sotto l’apparente veste della violazione di legge, mirava a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (v. Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019; Cass. Sez. 6-3 n. 8758 del 2017).
La Corte ha rilevato che si prospettava in realtà una rilettura degli atti di causa ai fini della prova della mancata fruizione, ponendo anche in discussione il pregresso giudicato che aveva disapplicato il regolamento. Le ulteriori doglianze, volte a far valere un’asserita violazione di giudicato, non ne prospettavano il pertinente vizio (v. Cass. Sez. 1 n. 17175 del 2020) né rispettavano il principio di specificità del motivo, che impone di illustrare compiutamente la sentenza di cui si invoca la violazione e di indicare il momento e le circostanze processuali della produzione degli atti (v. Cass. Sez. 3 n. 15846 del 2023).
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 24, comma 1, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, con riferimento al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria nel settore pubblico (art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994; art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991). Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile: dietro l’apparente vizio di violazione di legge si intendeva contestare la ricostruzione in fatto e la liquidazione del CTU, senza misurarsi con il decisum né specificare come la diversa qualificazione prospettata avrebbe inciso sulle somme liquidate. Quanto al dedotto cumulo, la Corte d’appello aveva riconosciuto al lavoratore solo gli interessi legali.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese. Il Collegio ha dato atto della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).
Nota della Redazione
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