Notifica della citazione per revocazione e termine breve per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 19527 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante sia per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione. La tempestività del ricorso va quindi accertata non solo con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento al termine breve decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione. L’effetto sospensivo dell’istanza di sospensione del termine, ai sensi dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ., opera soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento di accoglimento, non avendo la sola proposizione dell’istanza alcun effetto sospensivo.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento redatto nelle forme dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro, contestando il maggior reddito non dichiarato per l’anno 2010, in considerazione di spese sostenute per incrementi patrimoniali mediante due polizze assicurative.

Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riaffermava la validità dell’atto impositivo. Avverso tale decisione il contribuente proponeva sia ricorso per revocazione, respinto, sia ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, poiché rileva una questione pregiudiziale di inammissibilità segnalata dalla controricorrente. La notificazione della citazione per revocazione, avvenuta il 14.11.2017, ha fatto decorrere il termine breve di sessanta giorni per impugnare in cassazione la sentenza della CTR. Il ricorso risulta invece notificato solo il 25.1.2018, oltre tale termine.

Il ricorrente sostiene di avere domandato la sospensione dei termini di impugnazione, ma non attesta che essa gli sia stata concessa. Tale circostanza è decisiva, perché l’effetto sospensivo non deriva dalla sola proposizione dell’istanza.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui la notificazione della citazione per revocazione equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, a meno che il giudice della revocazione non abbia sospeso il termine ai sensi dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ., con effetto dalla comunicazione del provvedimento di sospensione (Cass. Sez. III n. 15926 del 2024; Cass. Sez. V n. 22220 del 2019).

Intervengono poi le Sezioni Unite, che hanno precisato come l’accoglimento dell’istanza di sospensione determini l’effetto sospensivo soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun effetto sospensivo immediato, sebbene condizionato all’esito positivo (Cass. Sez. Un. n. 21874 del 2019).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per tardività. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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