Rinuncia al ricorso non accettata e inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 19433 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia all’azione resa dal ricorrente, ove non sia accettata dai contraddittori costituiti, si traduce in una inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno della controversia sottostante giustifica la compensazione delle spese di lite. In tale ipotesi, vertendosi in fattispecie di inammissibilità sopravvenuta e non di soccombenza, non sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Il Fatto
Una società consortile, che gestisce un impianto di autoproduzione di energia elettrica ceduta ai consorziati, impugna davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva recuperato le accise sull’energia elettrica fornita per l’anno 2010. La società, poi incorporata, soccombe in primo e in secondo grado.
Propone quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Nelle more del giudizio deposita la rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore. L’Agenzia resiste con controricorso ma non accetta la rinuncia, così imponendo alla Corte di verificare gli effetti processuali di tale atto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva che il ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso in data 15 marzo 2024. Tale circostanza rende superfluo l’esame dei motivi di impugnazione, poiché l’atto di rinuncia incide direttamente sull’ammissibilità dell’impugnazione.
La Corte applica un principio consolidato: la dichiarazione di rinuncia all’azione resa dal ricorrente, quando non sia accettata dai contraddittori costituiti, non produce l’estinzione del processo ma si traduce in una inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’attore, dismettendo la pretesa, perde l’interesse alla decisione e il ricorso diventa improcedibile nel merito.
Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione integrale, in ragione del venir meno della controversia sottostante. La rinuncia non accettata, pur non estinguendo il giudizio, priva la lite di sostanza e giustifica la reciproca soccombenza.
La Corte affronta infine il profilo del contributo unificato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. La ragione è che si verte in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non di soccombenza.
Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Cass. III n. 34025/2023, che ha già distinto l’ipotesi della soccombenza da quella dell’inammissibilità sopravvenuta, escludendo in quest’ultimo caso il raddoppio del contributo. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con spese compensate.
Nota della Redazione
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