Accertamenti bancari: onere probatorio e giustificazioni del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 32890 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 comporta che, una volta acquisite le risultanze degli accertamenti bancari, l’Amministrazione finanziaria abbia assolto il proprio onere probatorio, spettando al contribuente la dimostrazione che le operazioni rilevate non attengono a reddito imponibile. La CTR non attribuisce valore di presunzione legale alla relazione dell’Ufficio, bensì alle risultanze degli accertamenti bancari. Il giudice di merito, che ha pronunciato su ogni categoria di versamenti, non è tenuto a rinnovare il giudizio sul fatto processuale, non potendo il ricorrente che riproponga le medesime critiche dolersi di un vizio di motivazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, titolare di partita Iva, un avviso di accertamento con cui contestava, a seguito di indagini bancarie, ricavi non dichiarati nell’anno 2010 per l’importo di Euro 198.996,00 ai fini Irpef, Iva ed Irap.

Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, che rigettava il ricorso. La CTR dell’Emilia Romagna, in appello, chiedeva all’Agenzia di relazionare sulle giustificazioni fornite per ciascuna operazione, riteneva giustificate solo in parte le movimentazioni e riduceva le somme richieste. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 32, primo comma, nn. 2 e 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2728 e 2697 cod. civ., lamentando il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione. La censura è infondata: la CTR ha fondato la decisione sulla presunzione legale relativa derivante dagli accertamenti bancari, mentre competeva al contribuente dimostrare che le operazioni non attenevano a reddito imponibile.

La Corte richiama Cass. sez. V n. 26014 del 2024, secondo cui la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 si riconnette al principio di vicinanza della prova connaturato all’art. 2697 cod. civ.

Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo e alla dedotta nullità della decisione, la Corte rileva i limiti della formulazione del secondo motivo: l’omesso esame di circostanze di fatto può originare un vizio di motivazione, non una nullità, che dipende dalla omessa pronuncia su una domanda. Le censure, omogenee, sono trattate congiuntamente.

Nel merito, la voce di maggiore importo era costituita da versamenti operati in favore del contribuente, ritenuti conseguenti ad atto di liberalità ed esclusi dal reddito imponibile. La CTR, ricevuti gli esiti della relazione richiesta all’Ufficio, li ha condivisi e ha ridotto la pretesa fiscale. Quanto ai pretesi giroconti, il giudice dell’appello ha specificato che le somme non provenivano dai conti indicati ma da altra filiale, e che il contribuente non ha allegato né documentato le relative giustificazioni.

La Corte conferma che correttamente la CTR non ha attribuito valore di presunzione legale alla relazione dell’Ufficio, bensì alle risultanze degli accertamenti bancari, e ha pronunciato su ogni categoria di versamenti. Il giudice dell’appello può motivare per relationem riferendosi ad atti del processo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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