Riduzione del compenso per superamento del plafond e onere della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23719 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione del compenso forfetario annuo per assistito spettante ai medici che svolgono la propria attività in forma di medicina di gruppo, previsto dall’art. 59, comma 4, dell’ACN dei medici di medicina generale del 23.3.2005, opera automaticamente al superamento della percentuale del 12% degli assistiti su base regionale, senza che rilevi la circostanza che il superamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore dell’accordo. Il meccanismo di cui all’art. 59, comma 10, ACN non integra l’istituto della compensazione disciplinato dall’art. 1241 cod. civ., ma individua una condizione negativa ostativa all’integrarsi dell’inadempimento. Ne deriva che grava sull’ASL, e non sui medici, la prova dell’eventuale indisponibilità di risorse per mancata sottoutilizzazione di altri istituti.
Il Fatto
Alcuni medici convenzionati di assistenza primaria hanno agito nei confronti dell’ASL Napoli 2 Nord per ottenere la differenza sul compenso per la medicina di gruppo, corrisposto in misura ridotta rispetto all’importo forfetario previsto dall’art. 59 dell’ACN del 23.3.2005. La riduzione era stata applicata a far data dal febbraio 2010, in ragione del superamento del plafond regionale degli assistiti.
Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d’Appello di Napoli ha confermato il rigetto, escludendo sia il diritto quesito al mantenimento del compenso pieno, sia l’illegittimità della decurtazione, sia l’operatività del meccanismo di compensazione di cui al comma 10. I medici hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’ASL ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che contestava l’automatismo della riduzione al superamento del plafond anche quando questo fosse intervenuto dopo l’entrata in vigore dell’accordo, è infondato. La Corte osserva che il comma 8 dell’art. 59 subordina la corresponsione del compenso forfetario nella misura del comma 4 al mancato superamento delle percentuali ivi indicate, e che tale previsione ha carattere generale. Il comma 9, riferito all’ipotesi in cui le percentuali siano già superate alla data di entrata in vigore dell’ACN, è disposizione distinta e ulteriore.
La percentuale del 12% è un dato meramente aritmetico, indipendente dalla volontà della ASL. Da ciò il rigetto della tesi secondo cui il tetto di spesa avrebbe imposto all’azienda di negare l’autorizzazione a costituire nuove medicine di gruppo. Nella specie i ricorrenti non contestavano la quantificazione del minore importo, riferendosi all’Accordo Integrativo regionale del 2003 che aveva previsto il compenso ridotto.
Anche il secondo motivo è respinto. La Corte ricostruisce il quadro normativo del rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, muovendo dall’art. 48 della legge n. 833/1978 e dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, che assegnano all’accordo collettivo nazionale il ruolo di definire la struttura del compenso. Il legislatore ha esteso al rapporto convenzionale il dosaggio di fonti regolatrici proprio dell’impiego pubblico contrattualizzato. La sentenza impugnata, ritenendo legittima la riduzione in applicazione dell’art. 59 ACN, si è attenuta a tali principi.
I motivi terzo e quarto sono invece fondati. La Corte rileva che il meccanismo del comma 10 non è riconducibile alla compensazione ex art. 1241 cod. civ., che presuppone debiti reciproci. Esso configura piuttosto una condizione negativa ostativa all’integrarsi di un inadempimento. Ne discende una diversa distribuzione dell’onere della prova: non grava sui medici, ma sull’ASL, la prova dell’eventuale indisponibilità di risorse per il compenso, ove non vi sia stata sottoutilizzazione di altri istituti.
La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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