Rescissione del giudicato e onere di provare l’effettiva conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. II n. 11488 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, il nuovo testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen., applicabile alle istanze proposte dopo il 30 dicembre 2022, impone al condannato di provare che l’assenza è stata dichiarata in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen. e che non ha potuto proporre impugnazione senza sua colpa. Ai fini della dichiarazione di assenza non basta la sola elezione o dichiarazione di domicilio presso il difensore di ufficio: il giudice deve verificare che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’imputato. La comunicazione della sentenza e la richiesta di onorari, intervenute dopo la conclusione del processo, sono elementi equivoci e intempestivi e non provano l’effettiva conoscenza del procedimento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza depositata il 6 novembre 2024, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell’interesse del condannato. Questi aveva dedotto l’incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato in sua assenza, poiché l’atto di vocatio in iudicium era stato notificato presso il difensore nominato di ufficio, in assenza di dichiarazione o elezione di domicilio all’atto della prima identificazione.
Le udienze si erano celebrate senza l’imputato e con l’assistenza di un difensore di ufficio, senza alcun contatto professionale tra i due. La Corte territoriale ha invece ritenuto che l’imputato versasse in condizione di colpa per inerzia volontaria, valorizzando la raccomandata con cui il difensore, all’esito del giudizio, lo aveva informato della sentenza e gli aveva richiesto gli onorari.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha accolto il ricorso. Il nuovo testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen., in vigore dal 30 dicembre 2022 e applicabile all’istanza proposta il 5 agosto 2024, richiama espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., fermo restando l’onere della prova a carico del richiedente.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 23948 del 2019, secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio. Il giudice deve verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che questi abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso.
Nella fattispecie, tutti gli atti furono comunicati solo al difensore di ufficio, domiciliatario dell’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale — la comunicazione della sentenza, oltre i termini perentori per impugnare, e la notifica della parcella per gli onorari — sono stati giudicati equivoci e intempestivi. Essi non provano che l’imputato avesse stabilito, nel corso del processo, un effettivo contatto con il difensore nominato prima della vocatio in iudicium.
La conoscenza dell’indirizzo dell’imputato da parte del difensore può derivare da autonome ricerche e non necessariamente da rapporti intercorsi durante il giudizio di primo grado. In difetto di elementi obiettivi idonei a dimostrare l’effettiva conoscenza del processo, il ricorso è stato accolto e l’ordinanza annullata senza rinvio, con conseguente rescissione del giudicato di condanna e trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 420-bis c.p.p. – Assenza dell'imputato
- Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato