Sequestro probatorio, ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. I n. 13555 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame si pronuncia sul decreto di sequestro probatorio il ricorso per cassazione è ammesso, per il combinato disposto degli artt. 257, comma 1, e 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. Il decreto di sequestro non richiede la formulazione di un capo di imputazione: l’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. esige la sola motivazione sul nesso di pertinenza tra le cose sequestrate e l’accertamento dei fatti. La deduzione della sottovalutazione di argomenti difensivi o dell’insufficienza della motivazione non integra il vizio di violazione di legge e rende il ricorso inammissibile.

Il Fatto

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Asti ha emesso un decreto di sequestro probatorio nei confronti dell’indagato per i reati di cui agli artt. 648 e 697 cod. pen. L’indagato ha proposto richiesta di riesame e il Tribunale di Asti, quale tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, ha confermato il decreto con ordinanza del 2 gennaio 2025.

Avverso tale ordinanza l’indagato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: l’omessa motivazione sulla condotta contestata, perché non sarebbe descritto il capo di imputazione ma solo le norme violate, e l’omessa motivazione sulle esigenze probatorie, sostenute da una clausola di stile nonostante la versione difensiva sulla provenienza della merce. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto di partenza è processuale: oggetto di impugnazione è l’ordinanza del tribunale del riesame che ha deciso su un decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero. In questa materia il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, per effetto del combinato disposto degli artt. 257, comma 1, e 325, comma 1, cod. proc. pen. La prima norma consente la richiesta di riesame anche nel merito; la seconda limita espressamente il ricorso di legittimità alla violazione di legge.

Su questa base il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta che nella contestazione non sia descritto il capo di imputazione, ma nessuna norma impone che il decreto di sequestro contenga una contestazione. L’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. richiede soltanto che il decreto sia motivato con riferimento al nesso di pertinenza tra le cose sequestrate e l’accertamento dei fatti, senza prevedere la formulazione di una imputazione.

La Corte richiama l’orientamento di legittimità secondo cui, per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l’affermazione che l’oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato, anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione, che ben può fare riferimento al solo titolo del reato e agli atti della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019).

Il percorso argomentativo si sviluppa distinguendo i gradi di specificazione della contestazione: alcuni atti richiedono una proto-imputazione, come l’art. 292, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per l’ordinanza cautelare e l’art. 375, comma 3, cod. proc. pen. per l’invito a presentarsi; altri una pre-imputazione, come l’art. 415-bis, comma 1, cod. proc. pen.; altri ancora la contestazione vera e propria, richiesta solo con l’esercizio dell’azione penale, come l’art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Per il decreto di sequestro nulla di tutto ciò è previsto.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La doglianza sulla necessità di una motivazione più approfondita in ordine alla versione difensiva propone una questione di quantum di motivazione, che esula dai limiti del ricorso per violazione di legge. La Corte richiama sul punto Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, secondo cui la deduzione della sottovalutazione di argomenti difensivi non integra il vizio di violazione di legge per cui soltanto è proponibile il ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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