Competenza del magistrato di sorveglianza nel luogo di detenzione domiciliare (Cass. pen. Sez. I n. 25332 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione delle pene pecuniarie, la competenza per territorio del magistrato di sorveglianza è determinata in via unitaria dall’art. 677 cod. proc. pen., che combina un criterio temporale — il momento della richiesta, della proposta o dell’inizio d’ufficio del procedimento — e un criterio territoriale, costituito dal luogo dell’istituto di pena in cui l’interessato è detenuto o internato. Allorché il condannato si trovi in detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter ord. pen., il luogo di espiazione della misura è equiparabile alla residenza o al domicilio di cui al secondo comma dell’art. 677 cod. proc. pen., atteso che tale misura alternativa non è equiparabile alla detenzione in carcere. Irrileva che la causa posta a fondamento della richiesta si sia verificata in una giurisdizione diversa da quella risultante dall’applicazione di tali criteri.

Il Fatto

Un minore, condannato a pena pecuniaria, era ristretto presso un istituto penitenziario minorile al momento della scadenza del termine per il pagamento; successivamente, alla data di avvio del procedimento di conversione, si trovava in detenzione domiciliare in un comune ricadente nella giurisdizione di altro magistrato di sorveglianza.

La Procura per i Minorenni aveva richiesto la conversione della pena pecuniaria. Il magistrato di sorveglianza originariamente adito aveva dichiarato la propria incompetenza, valorizzando il luogo in cui erano maturati i presupposti della richiesta. Il secondo magistrato, investito dell’incarto, ha parimenti declinato la competenza, rilevando la detenzione domiciliare nel proprio circondario alla data di inizio del procedimento, e ha sollevato conflitto negativo di competenza. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Genova.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente affermato la sussistenza del conflitto, poiché due giudici hanno contestualmente ricusato la propria competenza a provvedere, determinando una condizione di stasi processuale risolvibile ai sensi degli artt. 28 e seguenti cod. proc. pen..

Nel merito, la Corte ha richiamato il criterio generale dettato dall’art. 677 cod. proc. pen., secondo cui la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio d’ufficio del procedimento; quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza appartiene al giudice del luogo di residenza o domicilio.

La Corte ha ribadito che, nella materia della conversione delle pene pecuniarie, la competenza territoriale va determinata secondo le regole generali e in via unitaria, coprendo tanto la pronuncia dell’ordine di conversione quanto l’individuazione delle modalità esecutive (Sez. I n. 4392 del 08.01.2020). Ha inoltre precisato che l’art. 677 cod. proc. pen. opera su due criteri, temporale e territoriale, a nulla rilevando che la causa che ha dato luogo alla richiesta si sia verificata in una giurisdizione diversa (Sez. I n. 713 del 09.02.1998).

Il passaggio decisivo riguarda la detenzione domiciliare. La Corte ha aderito al principio secondo cui il luogo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare è equiparabile alla residenza o al domicilio richiamati dal secondo comma dell’art. 677 cod. proc. pen. (Sez. I n. 3207 del 07.05.1997). La ratio risiede nel quarto comma dell’art. 47-ter ord. pen., che non equipara la misura alternativa alla detenzione in carcere: il criterio di collegamento è dunque il luogo della detenzione domiciliare.

Poiché, al momento della richiesta, il condannato era in detenzione domiciliare in un comune ricadente nella giurisdizione del magistrato di sorveglianza di Genova, la Corte ha dichiarato la competenza di quest’ultimo, disponendo la trasmissione degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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