Rapina impropria e truffa: la sottrazione comprende il profitto dell’inganno (Cass. pen. Sez. 2 n. 8291 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Presupposto della rapina impropria non è necessariamente un furto seguito da violenza o minaccia, potendo essere costituito da qualsiasi reato che abbia comportato una sottrazione della cosa, intesa come qualsiasi atto in base al quale la cosa sia passata dalla vittima all’autore. La consegna del denaro ottenuta mediante truffa integra tale sottrazione, con la conseguenza che la violenza o la minaccia successivamente adoperate per assicurarsi il profitto dell’inganno integrano la fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen. È inammissibile per carenza d’interesse il motivo di ricorso la cui eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre a un risultato praticamente favorevole per l’imputato, come nel caso in cui l’art. 69, quarto comma, cod. pen. vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato come rapina impropria il fatto contestato, ritenendo in esso assorbita la truffa. I giudici d’appello avevano inoltre escluso la procedibilità per il porto d’armi e rideterminato la pena, dichiarando inammissibili i motivi nuovi presentati dalla difesa.

La vicenda riguardava la consegna spontanea di una somma di denaro da parte della persona offesa, avvenuta dopo che il ricorrente aveva offerto in vendita dispositivi elettronici. Subito dopo il pagamento, l’uomo aveva estratto un coltello, minacciando i due acquirenti e intimando loro di scendere dall’auto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui, mancando una sottrazione, la condotta non potesse essere qualificata come rapina impropria. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ha precisato che il concetto di sottrazione non richiede che l’asportazione avvenga di nascosto. In tutti i reati contro il patrimonio che prevedono un profitto, come la truffa, vi è una sottrazione ai danni della vittima, che perde la disponibilità del bene a favore dell’autore dell’inganno. La violenza successiva alla consegna del denaro era quindi funzionale ad assicurarsi il possesso del bene carpito con la condotta fraudolenta, integrando tutti gli elementi costitutivi del delitto di rapina impropria.

Con riferimento al quarto motivo, relativo alla recidiva, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. I giudici di merito avevano motivato la sussistenza della recidiva richiamando i numerosi precedenti penali e la loro continuità, valorizzando il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne come indice di una perdurante inclinazione al delitto. Il giudice, peraltro, non è tenuto a prendere in considerazione tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a quelli ritenuti decisivi.

Quanto al motivo concernente il giudizio di bilanciamento, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per carenza d’interesse. L’interesse a impugnare deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se l’impugnazione può condurre a una situazione pratica più vantaggiosa. Nel caso di specie, accogliere il motivo non avrebbe prodotto alcun effetto favorevole per l’imputato: l’art. 69, quarto comma, cod. pen. vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, sicché un eventuale giudizio di rinvio avrebbe comunque dovuto confermare l’equivalenza già espressa nel dispositivo.

La Corte ha infine chiarito che il contrasto tra motivazione e dispositivo era solo apparente. I giudici di merito avevano definito prevalenti le attenuanti generiche ma con l’intenzione di neutralizzare gli effetti della recidiva, così evocando un giudizio di equivalenza. La determinazione della pena, applicata nel minimo edittale senza diminuzioni, confermava la volontà di considerare le circostanze reciprocamente neutralizzate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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