Rapina impropria, lieve entità e motivazione assorbente sul diniego (Cass. pen. Sez. II n. 25333 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’attenuante comune di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., quando sia motivato non già con il solo dato del danno patrimoniale, ma con la non lievità del fatto nel suo complesso — comprensiva delle modalità, dei mezzi e delle circostanze dell’azione — assorbe e rende superflua un’autonoma motivazione sul diniego della diminuente di matrice costituzionale per i fatti di lieve entità introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Le due circostanze condividono, in larga misura, i parametri valutativi, convergendo entrambe nell’apprezzamento dell’offensività in concreto del fatto. Non è pertanto censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione proposta con il gravame, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltagirone per il reato di concorso in rapina impropria aggravata. Il giudice di secondo grado aveva respinto l’appello, e la difesa propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

Con il primo si contesta la qualificazione giuridica del fatto, che a dire del ricorrente integrerebbe furto con strappo e non rapina impropria, con conseguente maturazione della prescrizione. Il secondo motivo censura il riconoscimento della compartecipazione del coimputato. Il terzo lamenta la mancata applicazione dell’attenuante per fatti di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024, non esaminata dalla Corte territoriale nonostante i motivi nuovi depositati. Il quarto motivo censura il diniego delle sanzioni sostitutive.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rileva che la sentenza impugnata ha ricostruito la sequenza fattuale in modo congruo: gli imputati non si limitarono a impossessarsi della collanina con gesto repentino, ma esercitarono contestualmente minaccia e violenza sulla persona offesa. Richiama il principio secondo cui ricorre la rapina quando la condotta violenta è diretta a vincere la resistenza della persona offesa, mentre si configura il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa (Sez. II n. 16899 del 21/02/2019, Melegari).

Il secondo motivo è inammissibile perché la questione relativa alla partecipazione del coimputato non era stata devoluta al giudice d’appello. La Corte ribadisce che il ricorso concernente statuizioni di primo grado non impugnate con specifico motivo è inammissibile, avendo quei punti acquisito efficacia di giudicato (Sez. III n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza). Il coimputato, inoltre, non aveva impugnato la sentenza d’appello, consolidandosi ulteriormente il giudicato sul concorso.

Il nucleo argomentativo riguarda il terzo motivo. La Corte muove dalla sostanziale sovrapponibilità tra l’attenuante comune dell’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. e quella di matrice costituzionale: entrambe convergono nell’apprezzamento dell’offensività in concreto, sotto il profilo della modestia dell’evento e delle modalità della condotta. Richiama Sez. II n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic e le Sezioni Unite n. 42124 del 27/06/2024, Nafi Hassan, secondo cui per la rapina non basta il modestissimo valore del bene, occorrendo valutare gli effetti dannosi sulla persona.

Da tale rapporto la Corte trae il corollario: l’esclusione dell’attenuante comune, se motivata sulla non tenuità del fatto nel suo complesso, assorbe e rende superflua una motivazione autonoma sul diniego della diminuente costituzionale. La Corte territoriale, richiamate le Sezioni Unite, aveva escluso l’attenuante valorizzando non solo il dato patrimoniale ma anche modalità, circostanze e significativa intimidazione. Tale apprezzamento è idoneo a sorreggere anche il diniego dell’attenuante costituzionale, non essendo censurabile la sentenza che ometta una motivazione specifica quando il rigetto emerga dalla complessiva struttura argomentativa.

Il quarto motivo è inammissibile e manifestamente infondato: la Corte territoriale ha compiutamente valutato i criteri dell’art. 133 cod. pen. riferiti al fatto, ritenendo le sanzioni sostitutive inidonee a garantire la prevenzione, alla luce della reiterazione di fatti della stessa specie. Segue la condanna al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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