Inammissibile il ricorso che investe la valutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 9499 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. La prescrizione del reato non matura se la sentenza di condanna è pronunciata prima dello scadere del termine prescrizionale. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006. Con il primo motivo deduce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione; con il secondo motivo censura il vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.

La difesa contesta, in particolare, la qualificazione del materiale rinvenuto, sostenendo che si tratti di “rocce e terre da scavo” e non di rifiuti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la doglianza sulla prescrizione e la reputa manifestamente infondata. I fatti risalgono al 17 maggio 2018 e la sentenza di condanna è stata pronunciata il 30/01/2024, prima dello scadere del termine prescrizionale fissato al 17/02/2024. Il termine, dunque, non è decorso.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che esso non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Tali determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

Nel caso concreto, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa e approfondita delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità e basata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

La Corte valorizza, in particolare, le considerazioni del giudice a quo: il funzionario dell’ARPA ha constatato la presenza di rifiuti di varia natura, anche provenienti da lavorazioni edilizie, e non di “rocce e terre da scavo” come assume il ricorrente. Anche dall’esame delle foto emerge la natura di tali rifiuti, riversati su un fondo per riempire le fondamenta di alcune costruzioni.

Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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