Competenza per valore e domanda di condanna generica cumulata (Cass. civ. Sez. III n. 2816 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento dei danni, quando l’attore cumuli, ex art. 10, comma 2, cod. proc. civ., una domanda di valore determinato con altra di valore indeterminato — o formulata con la clausola “maggiore o minore ritenuta di giustizia” — la pretesa si presume rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell’art. 14, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ. Ne deriva che il giudice non può dichiararsi incompetente per valore, essendo irrilevante che la domanda appaia prima facie infondata o che gli elementi offerti non giustifichino una pronuncia nei termini richiesti. La facoltà del convenuto di contestare il valore, prevista dall’art. 14, comma 2, cod. proc. civ., opera soltanto per le controversie aventi ad oggetto beni mobili, non per quelle relative a somme di denaro.
Il Fatto
Una società ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società proprietaria di un furgone, il conducente di questo e la compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni riportati da un’autovettura in un sinistro stradale, oltre ai danni da fermo tecnico e da svalutazione commerciale del mezzo.
La compagnia ha eccepito l’incompetenza per valore e per territorio. Il Tribunale ha accolto l’eccezione solo quanto al valore, escludendo che si trattasse di causa di valore indeterminabile e dichiarando la competenza del Giudice di pace di Roma. La società attrice ha proposto regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sostiene che il valore della causa sia indeterminato, anche in ragione della natura di condanna generica della domanda proposta, e che sia irrilevante il valore fiscale della controversia.
La Corte muove dalla qualificazione della competenza del giudice di pace in materia di circolazione stradale: ai sensi dell’art. 7, comma 2, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, essa è di tipo misto, per materia con limite di valore. Nella specie la ricorrente ha adito il Tribunale cumulando, ex art. 10, comma 2, cod. proc. civ., una domanda di valore determinato con una di valore indeterminato, presumibilmente riferita alla competenza per valore del giudice adito ai sensi dell’art. 14, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ.
La Corte richiama il principio di Cass. n. 9439/2000: l’art. 38, primo comma, cod. proc. civ., che consente il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per valore entro la prima udienza, non si applica quando la somma richiesta rientri, in astratto o per espressa determinazione dell’attore o in virtù della presunzione dell’art. 14 cod. proc. civ., nella competenza del giudice adito. È irrilevante che la pretesa sia prima facie infondata: il giudice potrà rigettarla o accoglierla nei limiti di fondatezza, ma non dichiararsi incompetente per valore.
Nel solco di tale arresto, la Corte osserva che la facoltà di contestare il valore concerne solo le controversie su beni mobili, non quelle su somme di denaro. Richiama altresì Cass. n. 3142/2023, secondo cui la domanda di pagamento di somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma e si presume rientrante nella competenza del giudice adito.
La statuizione del Tribunale capitolino è dunque erronea: esso ha declinato una competenza per valore in realtà sussistente. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma e liquida le spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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