Ricorso inammissibile per riesame merito non conferma dirigenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2812 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le censure che, sotto la veste della violazione di legge sostanziale o processuale, si risolvono in una richiesta di riesame del merito e in una nuova valutazione delle risultanze processuali sono inammissibili in sede di legittimità. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando, a seguito di un’erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga che la parte onerata vi abbia assolto. La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, ma mero elemento di prova, e non vincola il giudice di appello. Qualora la decisione si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggerla, i motivi devono essere riferiti specificamente a ciascuna, a pena di inammissibilità.

Il Fatto

Una dirigente medica, responsabile di una struttura complessa universitaria convenzionata con un’azienda ospedaliero-universitaria, agiva in giudizio contro l’azienda e l’università per ottenere l’annullamento della valutazione negativa del collegio tecnico e del conseguente provvedimento rettorale di non conferma nell’incarico apicale, oltre alla reintegra, al ristoro del danno, all’indennità di risultato e all’accertamento del demansionamento e del mobbing.

Il Tribunale respingeva le domande e la Corte d’appello rigettava l’impugnazione. La dirigente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, articolati su violazione delle regole sull’onere della prova, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione della tutela della personalità del lavoratore.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, rilevando che le censure principali si limitano, in sostanza, a chiedere un riesame del merito mediante una diversa lettura delle risultanze processuali. I giudici di merito, con motivazione esauriente e giuridicamente corretta, avevano accertato la piena legittimità del giudizio di non conferma e l’assenza dei requisiti del mobbing, e tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Quanto all’onere probatorio, la Corte precisa che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. ricorre tecnicamente solo quando il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata vi avesse assolto: in tal caso si verte in un erroneo apprezzamento sull’esito della prova. Del pari, la denuncia degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull’illecita acquisizione di prove non dedotte dalle parti, su prove disposte oltre i limiti legali o su prove legali disattese.

La Corte respinge anche il richiamo alla confessione fondato sulla mancata contestazione specifica dei fatti. La non contestazione non è prova legale, ma semplice elemento di prova, e il giudice di appello, nuovamente investito dell’accertamento, è tenuto a una valutazione discrezionale di tutto il materiale ritualmente acquisito, senza vincolo alla condotta processuale del convenuto in primo grado.

Le censure sulla mancata comunicazione degli obiettivi sono inammissibili per un ulteriore profilo: la decisione impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi, e il ricorso risulta indirizzato unicamente contro la seconda. Quando la decisione si regge su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggerla, i motivi devono essere specificamente riferiti a ciascuna.

Infine, quanto al dedotto motivo illecito ex art. 1345 cod. civ., la Corte conferma che il carattere determinante del motivo illecito resta escluso quando il datore di lavoro alleghi e comprovi una causale idonea a sorreggere la determinazione negoziale. Da ciò la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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