Controllo del decreto di approvazione del contratto spetta alla Sezione regionale (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 1 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione della Sezione regionale di controllo competente ad esercitare il controllo preventivo di legittimità su un decreto di approvazione di un contratto di appalto di opere pubbliche adottato da un Provveditore interregionale, occorre far riferimento all’ubicazione dell’ufficio dell’amministrazione che esercita le funzioni di stazione appaltante. Rileva, in particolare, il criterio della prossimità territoriale, che individua la competenza nella sede coordinata nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori. A tale criterio si affiancano, con funzione confermativa, il principio dell’apparenza, desumibile dall’intestazione dell’atto alla sede coordinata, e il criterio della funzionalità, che avvicina il controllore al controllato. La competenza così radicata non è esclusa dalla circostanza che il provveditore abbia attratto a sé l’adozione dell’atto per la vacanza della posizione organica del dirigente di sede.

Il Fatto

Il decreto di approvazione del contratto di appalto per la realizzazione di un nuovo padiglione del complesso penitenziario di Perugia, per un importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, è stato trasmesso al controllo preventivo di legittimità alla Sezione regionale di controllo per l’Umbria. L’atto è intestato alla sede coordinata di Perugia del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria, ma è stato adottato da un dirigente incardinato presso la sede di Ancona, delegato per i contratti della sede perugina, essendo vacante la posizione organica del dirigente coordinatore di Perugia.

Lo stesso Provveditorato aveva invece inviato i medesimi atti al controllo di regolarità amministrativa e contabile alla Ragioneria territoriale dello Stato toscana, evocando prassi applicative e l’unitarietà della gestione contabile del provveditorato interregionale. Da qui un’apparente distonia tra la competenza della Ragioneria e quella della Sezione regionale di controllo. L’Ufficio di controllo per l’Umbria, non condividendo le argomentazioni dell’amministrazione, ha deferito alla Sezione centrale del controllo di legittimità la pronuncia sull’atto, previa risoluzione di una questione di massima di particolare interesse generale.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale affronta due questioni strettamente collegate. La prima riguarda l’ufficio competente ad adottare il decreto di approvazione dei contratti stipulati, quali stazioni appaltanti, dalle sedi coordinate dei Provveditorati interregionali. Né il d.M. 30 novembre 2021, n. 481, né il d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186 contengono un’indicazione specifica sul punto. Il Collegio privilegia allora il criterio della prossimità territoriale, valorizzando il fatto che il quinto ufficio, con sede in Perugia, svolge le funzioni di stazione appaltante per il proprio ambito territoriale ed è dotato di procedure e piattaforme informatiche per il monitoraggio dell’intervento e le operazioni di contabilità.

A tale criterio si abbina il principio dell’apparenza, attraverso la valorizzazione dell’intestazione dell’atto alla sede coordinata materialmente deputata all’istruttoria, con l’impiego del dirigente di sede o di un delegato del Provveditore.

La seconda questione riguarda l’individuazione della Sezione regionale competente per il controllo di legittimità. La Corte afferma la competenza della Sezione per l’Umbria, privilegiando la competenza territoriale del Provveditore interregionale che, di volta in volta, esercita le funzioni apicali con riferimento alla sede coordinata ove si svolgono i lavori, per favorire il decentramento e semplificare i controlli. Alla territorialità e all’apparenza si aggiunge il criterio della funzionalità, che avvalora la soluzione interpretativa: avvicinare il controllore al controllato. Il Collegio richiama l’art. 2, comma 7, del Regolamento delle funzioni di controllo, che radica il controllo in capo alla Sezione regionale per le amministrazioni insistenti nel territorio di competenza.

La Corte considera irrilevante, ai fini della competenza, che il Provveditore abbia attratto a sé il provvedimento per la vacanza della posizione organica del dirigente di Perugia, potendo delegare funzioni vicarie a un dirigente dei propri uffici.

Non emergendo profili di illegittimità, la Sezione afferma la competenza della Sezione regionale di controllo per l’Umbria e ammette al visto di legittimità e alla conseguente registrazione il decreto di approvazione del contratto di appalto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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