Prescrizione del danno erariale da fondi ai gruppi consiliari (Corte dei Conti Sez. I App. n. 59 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di attività soggette a rendicontazione, la conoscibilità obiettiva del danno da parte dell’amministrazione coincide, di regola, con il deposito del rendiconto annuale. Da tale momento l’amministrazione ha la possibilità e l’obbligo di valutare, sul piano qualitativo e quantitativo, l’importo della spesa e la sua inerenza alle finalità istituzionali. La mancata previsione, nella disciplina di riferimento, dell’obbligo di depositare i documenti giustificativi non costituisce impedimento alla conoscibilità dell’antigiuridicità della spesa. Ne consegue che il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità decorre dal deposito del rendiconto, non dalla segnalazione di danno erariale della polizia giudiziaria.

Il Fatto

Con sentenza n. 1/2022 la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna aveva condannato il ricorrente, consigliere regionale e capogruppo di un gruppo consiliare, al pagamento di euro 80.500,00 in favore della Regione, oltre rivalutazione, interessi e spese. Gli si contestava la gestione dei contributi erogati al gruppo di appartenenza nella legislatura 2004-2009, ritenuta non conforme al vincolo di destinazione impresso dalla legge regionale, e la mancata dimostrazione dell’inerenza delle spese.

Il giudice di prime cure aveva respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendo il termine decorrere dalla segnalazione di danno erariale inviata dalla Guardia di Finanza alla Procura contabile il 25 maggio 2015, e dunque tempestivo l’invito a dedurre notificato il 13 marzo 2020. Il consigliere ha proposto appello, dolendosi, tra l’altro, della erronea individuazione del dies a quo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare, per il suo carattere assorbente, la questione della prescrizione del diritto al risarcimento. La sentenza impugnata aveva fatto decorrere il termine dalla conoscibilità oggettiva del fatto dannoso, coincidente con il disvelamento dell’utilizzo illecito delle somme a seguito dei controlli della Guardia di Finanza.

La doglianza è accolta. La Corte richiama il principio secondo cui, nelle attività soggette a rendicontazione, la conoscibilità del danno da parte dell’amministrazione coincide con il deposito del rendiconto annuale, salvo che le regole generali escludano espressamente la verifica di inerenza dal controllo dell’organo competente. Da quel momento l’amministrazione può e deve valutare l’importo della spesa e la sua corretta destinazione.

Nel caso di specie la disciplina dei contributi ai gruppi consiliari era contenuta nella legge regionale Sardegna 7 aprile 1966, n. 2 e nelle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 293 del 5 ottobre 1993, n. 131 del 21 maggio 1996 e n. 370 del 1° aprile 1999. La deliberazione n. 293/1993 prevedeva il deposito annuale del rendiconto, costituito da una situazione finanziaria e da una relazione illustrativa, con controllo di regolarità demandato al Collegio dei Questori, tenuto a riferirne all’Ufficio di Presidenza.

La Corte sottolinea che, pur non essendo previsto l’obbligo di trasmettere la documentazione giustificativa, l’amministrazione avrebbe potuto verificare al momento del deposito dei rendiconti la legittimità delle spese, non limitandosi a riscontrare la corrispondenza tra importi assegnati e risultanze contabili. La previsione di una relazione illustrativa delle spese, distinte per tipologie ammissibili in base alle finalità istituzionali, investiva l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori della potestà di sindacare l’inerenza delle spese.

Il deposito dei rendiconti per la legislatura 2004-2009, non contestato, è avvenuto nelle annualità successive, dal 2005 al 2009. Ne consegue l’intempestività dell’azione promossa dalla Procura contabile con l’invito a dedurre notificato il 13 marzo 2020, oltre il quinquennio. Restando assorbite le altre questioni, l’appello è accolto e la sentenza riformata, con dichiarazione di prescrizione del diritto al risarcimento. Le spese di difesa e di giudizio sono compensate, in ragione della definitiva assoluzione dell’appellante per motivi attinenti a questione preliminare di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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