Rigetto della domanda di contribuzione figurativa per invalidità sotto il 75% (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 548 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contribuzione figurativa prevista dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, il riconoscimento del beneficio presuppone l’accertamento di un’invalidità civile pari o superiore al 75%. La valutazione del grado di invalidità costituisce questione di carattere medico legale, che il giudice contabile risolve sulla base del parere dell’Ufficio Medico Legale competente. Il parere che, con argomentazioni complete e sorrette da criteri scientifici, confermi la percentuale già accertata dall’INPS è idoneo a fondare il rigetto della domanda. In mancanza di contestazioni delle parti, il giudice non è tenuto a disporre ulteriori accertamenti tecnici.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del MIUR dal 2007 e ancora in servizio, agisce nei confronti dell’INPS per ottenere l’accertamento del diritto alla contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, previa declaratoria di invalidità civile pari o superiore al 75%. Deduce di aver presentato domanda amministrativa il 22.11.2018 e di essere stata convocata a visita il 10.12.2018, all’esito della quale le è stata riconosciuta un’invalidità del 50%. Riferisce inoltre di aver chiesto l’accredito della contribuzione l’11.3.2019, senza ottenere risposta.

L’INPS eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, richiamando la sentenza della Cassazione n. 15057/2017; in via subordinata, l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire e per mancata presentazione della domanda amministrativa di pensione; in via gradata, il difetto di legittimazione passiva, spettando l’accertamento dei requisiti all’amministrazione datrice di lavoro. Respinge comunque la pretesa nel merito.

La Motivazione della Corte

Con precedente sentenza-ordinanza n. 315/2020, la Sezione, in diversa composizione monocratica, ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità e ha disposto l’acquisizione di un parere da parte dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, per verificare la percentuale di invalidità attribuibile al quadro morboso e l’eventuale riconducibilità delle infermità alle prime quattro categorie di pensione privilegiata della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981.

L’organo di consulenza ha depositato il parere escludendo che il complesso delle patologie sia misurabile in percentuale superiore al 50%. Il giudice attribuisce al parere valore decisivo, trattandosi di questione fondata essenzialmente su valutazioni di carattere medico legale.

Il parere è ritenuto sufficientemente motivato e condivisibile, perché sorretto da esaurienti argomentazioni scientifiche. Esso dà atto delle numerose visite specialistiche cui è stata sottoposta l’interessata (cardiologica, diabetologica, pneumologica, ortopedica, urologica) e della copiosa documentazione sanitaria depositata, illustrando il quadro complessivo e confermando la valutazione già espressa dalla Commissione medica presso il Centro medico legale INPS di Civitavecchia del 10.12.2018.

Il giudice rileva altresì che non risultano contestazioni di parte al parere così reso. Il ricorso, pertanto, è infondato e viene respinto. Considerata la natura della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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