Regolamento contabilità pubblica: il parere delle Sezioni riunite sulla riforma dopo la legge interpretativa dell’art. 88 R.D. n. 2440/1923 (Corte dei Conti Sez. Riunite cons. n. 2 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legge interpretativa che precisa il senso dell’art. 88 del R.D. n. 2440/1923 – nel senso che il Governo modifica le norme regolamentari per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato con d.P.R. adottato ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400/1988, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti – è idonea a superare le perplessità sul regime delle fonti, non avendo introdotto elementi estranei alla disposizione interpretata ma assegnandole un significato ascrivibile al suo tenore letterale. Con riguardo alla spesa delegata, la reintroduzione, nell’art. 270-bis, della regola secondo cui sui funzionari delegati si esplica la vigilanza dell’amministrazione delegante e il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei competenti organi di controllo risolve l’aporia concernente l’estensione del controllo anche ai delegati di società in house. Il nuovo comma 3 dell’art. 270-ter, incentrato sul principio di esigibilità e sul rinvio al cronoprogramma quale strumento che individua la scadenza dell’obbligazione cui ricondurre l’impegno, rende stringente e verificabile il rapporto tra somma impegnata e non pagata a chiusura dell’esercizio, prevenendo l’improprio incremento dei residui passivi.
Il Fatto
Le Sezioni riunite in sede consultiva sono chiamate a rendere il parere sul nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924) e al regolamento di semplificazione delle procedure di spesa (d.P.R. n. 367/1994). Il testo è stato trasmesso dopo che il precedente parere n. 1/2025/CONS aveva evidenziato perplessità sull’utilizzo della fonte regolamentare per disciplinare una materia di ampia portata, suggerendo soluzioni alternative.
L’Amministrazione, recependo le indicazioni della Corte e i pareri interlocutori del Consiglio di Stato, ha articolato la revisione in due fasi: prima l’adozione del decreto ministeriale sul servizio di tesoreria (su cui è intervenuta la delibera n. 5/2025/CONS), poi la revisione della disciplina di rango primario. Il nuovo schema di d.P.R. è stato inoltre condizionato dall’entrata in vigore dell’art. 13, comma 1-ter, del d.l. n. 95/2025, che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 88 del R.D. n. 2440/1923.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite ribadiscono in via preliminare il favore per il percorso normativo adottato, che presuppone il recepimento delle critiche formulate con la delibera n. 1/2025/CONS. Viene però evidenziato che la disciplina interviene in un contesto in trasformazione, per il processo di riforma della legge n. 196/2009 e della legge n. 243/2012: l’eventuale perfezionamento di tale riforma renderà necessaria una revisione della fonte regolamentare.
Quanto al regime delle fonti, la Corte ritiene che l’intervento del legislatore primario con la legge interpretativa sia idoneo a superare le perplessità. La legge interpretativa – precisa la Corte citando la giurisprudenza costituzionale – ha lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, ristabilendo un’interpretazione più aderente alla volontà originaria del legislatore, a tutela della certezza del diritto quale principio di preminente interesse costituzionale. Nel caso di specie, l’opzione ermeneutica non ha introdotto elementi estranei, ma ha reso vincolante erga omnes una lettura comunque ascrivibile al tenore letterale dell’art. 88 del R.D. n. 2440/1923.
Passando all’esame delle modifiche, la Corte si sofferma sul sistema dei conti di tesoreria. In primo luogo, con riguardo all’art. 270-bis sulla spesa delegata, prende atto dell’inserimento del comma 3, che estende la vigilanza dell’amministrazione delegante e il controllo di regolarità amministrativa e contabile anche ai funzionari delegati di società in house o a controllo statale, in coerenza con l’art. 44-ter, comma 8, della legge n. 196/2009. La modifica risolve l’aporia segnalata nel precedente parere, evitando dubbi sull’applicabilità della disciplina a soggetti diversi dai dipendenti dell’amministrazione titolare della spesa.
Quanto all’art. 604-bis sul conto riassuntivo mensile e il conto complementare, la Corte riconosce il miglioramento del testo, che ora evidenzia il raccordo tra flussi di tesoreria e conto del bilancio, in ossequio ai principi di chiarezza, trasparenza, verificabilità e veridicità delle scritture. Permane tuttavia la mancanza di un livello di dettaglio sulle correlazioni: sarebbe auspicabile l’indicazione di criteri direttivi per le Istruzioni sul servizio di tesoreria. La Corte segnala inoltre le criticità delle gestioni extra tesoreria, sia per l’autorizzazione all’apertura dei conti sia per il necessario censimento, richiamando la riscrittura dell’art. 44-quater e la concentrazione presso la RGS delle informazioni sulle gestioni fuori bilancio.
Sulla disciplina del bilancio, la Corte conferma le perplessità sulla sostituzione del riferimento al capitolo con l’unità elementare di bilancio, pur prendendo atto dei chiarimenti della relazione illustrativa. Apprezzabile è invece la riformulazione dell’art. 270-ter, comma 3, che valorizza il principio di esigibilità e il cronoprogramma per evitare l’impropria crescita dei residui. Infine, nessuna novità sostanziale presenta il gruppo di norme su agenti contabili e giudizio di conto, per cui restano validi i rilievi già espressi, in particolare sulla necessità che l’intervento non resti un aggiornamento limitato della normativa secondaria sulla rendicontazione del Tesoriere.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.