Competenza territoriale per guida in stato di ebbrezza dall’accertamento (Cass. pen. Sez. 7 n. 5570 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ha natura di reato permanente. La competenza per territorio va determinata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato; qualora tale luogo sia rimasto ignoto, deve farsi riferimento all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione penalmente rilevante. In assenza di dimostrazione dell’alterazione al momento del sinistro, assume rilievo il luogo in cui lo stato di ebbrezza è stato effettivamente accertato. È inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri i motivi di appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di Appello di Firenze confermava la condanna, emessa dal Tribunale di Arezzo, per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, deduceva l’inosservanza delle norme processuali in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Arezzo, da determinarsi sulla base dell’originario capo di imputazione. La difesa sosteneva che, avendo l’accusa contestato la guida in stato di ebbrezza aggravata dall’avere causato un incidente stradale pacificamente avvenuto nel circondario del Tribunale di Firenze, il reato doveva ritenersi consumato in tale territorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso non era deducibile in sede di legittimità, poiché si limitava a reiterare profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte di Appello, senza una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Ha richiamato, sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, Sez. 6, n. 8700 del 2013 e, per i motivi d’appello, i cui principi sono estesi al ricorso per cassazione, Sez. U, n. 8825 del 2017.

Nel merito, la Corte ha osservato che correttamente i giudici di merito avevano escluso rilievo al luogo del sinistro, in mancanza di prova che il ricorrente, in quel momento, versasse in stato di ebbrezza. L’alterazione è stata, invece, accertata in un momento successivo, a seguito del controllo effettuato dalla polizia giudiziaria in un territorio ricompreso nel circondario del Tribunale di Arezzo. Tale accertamento è stato qualificato come presupposto fattuale e giuridico della contestazione.

La Corte ha quindi enunciato il principio secondo cui la guida in stato di ebbrezza è reato permanente, per il quale la competenza va determinata in base al luogo di inizio della consumazione o, se ignoto, all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione. Ha citato, in proposito, Sez. 4, n. 8084 del 2014, che in un caso analogo ha ritenuto competente il tribunale nel cui circondario l’imputato era stato fermato e sottoposto al test alcolimetrico. Nel caso di specie, l’unico luogo certo di una condotta penalmente rilevante riconducibile allo stato di ebbrezza è quello ricadente nel circondario del Tribunale di Arezzo, confermandosi la correttezza della decisione impugnata.

Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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