Omissione di dati nel patrocinio a spese dello Stato integra il reato (Cass. pen. Sez. 7 n. 5567 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta punibile ai sensi dell’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 è incentrata sulla violazione dell’obbligo di veridicità gravante sul dichiarante al momento della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale fattispecie è integrata non solo da dichiarazioni non rispondenti al vero, ma anche da omissioni, anche solo parziali, di dati di fatto rilevanti contenuti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione. La consumazione del reato prescinde dalla concreta sussistenza dei requisiti reddituali per l’accesso al beneficio: è del tutto irrilevante che, se la situazione fosse stata rappresentata correttamente, il beneficio sarebbe comunque spettato. L’obbligo di veridicità si estende alla ricostruzione della capacità reddituale dei familiari conviventi e impone una preventiva verifica della fondatezza delle attestazioni rese.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per aver omesso, nella dichiarazione resa ai fini dell’ammissione al beneficio, il possesso di un immobile e ulteriori elementi reddituali. La Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, e l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale.

Secondo la difesa, l’omissione non avrebbe inciso sul requisito reddituale, comunque soddisfatto anche considerando gli elementi non dichiarati. La condotta sarebbe stata inoltre giustificata dalla condizione di detenzione del ricorrente, che non gli avrebbe consentito di conoscere le disponibilità economiche dei familiari, con i quali non vi erano rapporti stabili.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e il ricorso inammissibile, per la genericità delle censure e la mancata confutazione della motivazione impugnata, giudicata logica e immune da vizi.

Nel merito, ha precisato che il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 non tutela il conseguimento indebito del beneficio, ma la veridicità delle dichiarazioni rese per ottenerlo. La fattispecie è quindi integrata sia da dichiarazioni mendaci sia da omissioni parziali di dati rilevanti, a prescindere dall’esito della valutazione sostanziale dei requisiti.

La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 6591 del 2009, secondo cui la condotta tipica si consuma indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti reddituali, e la successiva giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente confermato tale principio, configurando il delitto anche quando il beneficio sarebbe stato comunque spettato. Ha inoltre escluso la rilevanza della condizione detentiva, gravando sul dichiarante un obbligo di preventiva verifica della veridicità delle attestazioni, esteso anche ai congiunti conviventi, nonché della proprietà di beni immobili.

Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo un’ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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