Guida senza patente esclusa dall’esenzione ex art. 131-bis c.p.p (Cass. pen. Sez. 7 n. 5576 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere-dovere del giudice di disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile, in funzione di supplenza dell’inerzia delle parti, anche quando non vi sia stata una precedente acquisizione probatoria e con riferimento a prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente ex art. 116, comma 15, cod. strada, difettando in essa il requisito della non abitualità del comportamento.
Il Fatto
Il ricorrente era stato dichiarato penalmente responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada e la Corte d’appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva concesso la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza. La difesa ha impugnato la decisione deducendo, con il primo motivo, l’illegittimo esercizio da parte del primo giudice del potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen., avendo egli disposto l’audizione di testimoni non indicati nella lista dell’accusa.
Con il secondo motivo, la difesa ha lamentato il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Quanto al primo motivo, ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove non richieste dalle parti, essendo tale potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sulla completezza del compendio probatorio, in conformità al principio di obbligatorietà dell’azione penale.
La giurisprudenza citata ha precisato che il potere in questione è esercitabile anche in funzione di supplenza dell’inerzia delle parti e con riferimento a prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità. La Corte di merito ha fatto buon governo di tali principi, avendo correttamente richiamato le Sezioni Unite n. 41281 del 2006 e ribadito che l’assunzione d’ufficio è possibile anche in assenza di una precedente acquisizione probatoria, soprattutto in presenza di una specifica e motivata richiesta del Pubblico ministero reputata necessaria ai fini del decidere.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha confermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, poiché la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio. La nozione di abitualità è stata operata dal legislatore anche attraverso il richiamo alla commissione di un reato che abbia ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che ne ha escluso la concessione per l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 507 c.p.p. – Ammissione di nuove prove