Concussione per minaccia implicita e falso ideologico del dirigente (Cass. pen. Sez. VI n. 26701 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La minaccia attraverso cui si realizza l’abuso costrittivo punito dall’art. 317 cod. pen. non deve concretizzarsi in espressioni esplicite e brutali, potendo essere implicita, velata o allusiva e assumere anche la forma del consiglio o dell’esortazione, quando sia idonea a incutere timore nella persona offesa in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell’agente. Quando si denuncia, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento cautelare sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo verificare la congruità e la logicità della motivazione, restando escluso il controllo delle censure che prospettano una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. È pertanto inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame singoli elementi risultanti in atti.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente di un ufficio tecnico comunale, impugna in cassazione l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato l’appello avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare dell’interdizione dai pubblici uffici, applicata per dodici mesi in relazione ai reati di tentata concussione e falso ideologico.
La misura era stata disposta in relazione a condotte asseritamente dirette a ottenere un provvedimento favorevole in favore di un terzo beneficiario, nel contesto di un procedimento amministrativo su un immobile. La ricorrente deduce vizi di violazione di legge e di motivazione sul quadro indiziario, sul nesso tra condotta e utilità perseguita e sulla qualificazione della nota trasmessa alla Procura come atto pubblico fidefacente; propone inoltre motivi aggiunti sulle dichiarazioni dei funzionari e sull’omessa motivazione della condotta costrittiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del proprio perimetro cognitivo. Quando si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento cautelare sulla gravità degli indizi, alla Suprema Corte spetta solo controllare che la decisione abbia dato conto delle ragioni dell’affermazione indiziaria e che la valutazione sia coerente ai canoni della logica e ai principi di diritto, risultando inammissibile il motivo che censuri l’omesso esame di singoli elementi.
Su questa base i primi tre motivi, unitamente ai motivi aggiunti correlati, sono dichiarati complessivamente infondati. La Corte richiama il principio secondo cui la minaccia costrittiva può essere implicita, velata o allusiva e manifestarsi anche con toni apparentemente morbidi, quando sia idonea a incutere timore avuto riguardo al caso concreto e alla personalità dell’agente. L’ordinanza impugnata, si osserva, si è collocata in tale solco, argomentando sia sull’abuso della qualità e dei poteri sia sulla condizione di soggezione psicologica dei funzionari.
Il Tribunale ha valorizzato la copiosa corrispondenza tra la ricorrente e i funzionari, il tono particolarmente aggressivo e intimidatorio, il richiamo a possibili conseguenze disciplinari e penali e il riferimento alla mancata corresponsione dell’indennità di risultato. La Corte sottolinea che rileva, ai fini della configurabilità della minaccia, la sola prospettazione a scopo intimidatorio della mancata corresponsione, non la sua effettiva erogazione.
Quanto al quarto motivo, la Corte lo dichiara inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La natura fidefacente della nota non risulta contestata nell’imputazione provvisoria, che non menziona l’aggravante del secondo comma dell’art. 476 cod. pen. A fronte della sola contestazione del falso ideologico, il Tribunale ha ravvisato il quadro indiziario in ragione del contenuto menzognero della risposta inviata alla Procura, desumendo la consapevolezza del diniego della SCIA non solo dalla materiale disponibilità del fascicolo, ma anche dalla relazione dei funzionari e dalla successiva richiesta di chiarimenti della ricorrente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.