Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 12343 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una rivalutazione del merito, prospettando una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’assunzione di parametri di ricostruzione alternativi a quelli adottati dal giudice del merito. Il vizio di manifesta illogicità della motivazione è deducibile solo se di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi. La doglianza sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardante l’attendibilità dei testimoni dell’accusa, non è deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma solo nei limiti della lett. e) della medesima norma. La censura di omessa valutazione dei motivi d’appello onera il ricorrente di specificarne il contenuto e la decisività.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania, in data 22 marzo 2024, aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti. Il ricorso si articola in più motivi, con i quali si deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in ordine all’attendibilità dei testimoni dell’accusa, il vizio di motivazione e la mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, dei motivi di gravame.

La questione approda davanti alla Corte di cassazione perché la ricorrente assume che il giudice del merito abbia male valutato gli elementi istruttori e non abbia risposto adeguatamente alle censure svolte con l’atto di appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, osserva la Corte, integra una mera rivalutazione dei dati istruttori: l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi parametri di ricostruzione, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito solo perché illustrati come maggiormente plausibili. Sul punto richiama un consolidato orientamento di legittimità.

Quanto al vizio di manifesta illogicità, come quello di mancanza o contraddittorietà della motivazione, la Corte ribadisce che esso deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi: il sindacato di legittimità verte su difetti di macroscopica evidenza, mentre restano ininfluenti le minime incongruenze e si considerano disattese le deduzioni difensive, anche se non espressamente confutate, purché logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la Corte rileva che le doglianze relative all’attendibilità dei testimoni dell’accusa non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché l’inosservanza di tale norma non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Esse sono proponibili soltanto nei limiti della lett. e) della medesima norma, cioè come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.

Infine, quanto alla lamentata omessa valutazione dei motivi d’appello, la Corte afferma che la censura onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte. L’atto di ricorso deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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