Fatture false e contributi FEASR: intero contributo è danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 338 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di spese giustificate da fatture attestanti costi in tutto o in parte insussistenti, la percezione di contributi pubblici per la realizzazione di iniziative imprenditoriali si configura come illecita a prescindere dall’effettiva realizzazione di quanto programmato, e l’intero contributo percepito costituisce danno erariale. La falsa rappresentazione contabile della spesa sostenuta, alterando il rapporto tra finanziamento pubblico e capitale privato oltre i limiti comunitari, integra responsabilità amministrativa per dolo. Il giudizio contabile è autonomo rispetto a quello penale e non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 106, comma 1, c.g.c. Spetta al giudice collegiale individuare l’esatta amministrazione danneggiata, non vincolato dall’indicazione della Procura.
Il Fatto
Una società agricola aveva ottenuto dalla Regione Siciliana, nell’ambito della misura 311 azione A “Agriturismo” del PSR Sicilia 2007-2013, un contributo a fondo perduto di euro 249.775,00, pari al 50% di una spesa ammessa di euro 499.550,00. Dopo un’anticipazione e due stati di avanzamento, al momento del saldo una verifica in loco accertava opere non realizzate o non conformi, con conseguente revoca del finanziamento. Il ricorso gerarchico era parzialmente accolto, con rideterminazione del contributo e restituzione di euro 43.818,10.
Dagli accertamenti della Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica emergeva un sistema di pagamenti solo apparenti tra la beneficiaria e l’impresa esecutrice dei lavori, riconducibile al medesimo nucleo familiare. La Procura regionale contestava l’indebita percezione di contributi per euro 180.718,23, chiedendo la condanna in solido della società, del suo rappresentante legale e del titolare dell’impresa esecutrice.
La Motivazione della Corte
Respinta l’istanza di sospensione per asserita pregiudizialità del giudizio penale, il Collegio richiama l’art. 106, comma 1, c.g.c., che subordina la sospensione necessaria alla compresenza di una pregiudizialità logico-giuridica e dell’esigenza che nel giudizio pregiudicante sia decisa una questione con efficacia di giudicato. Nel giudizio contabile tale duplice presupposto non sussiste, essendo sancita la separatezza tra i due plessi, con effetti disciplinati dagli artt. 651 e 652 c.p.p. e libera valutazione delle risultanze penali secondo gli indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.
Nel merito, la contestazione non riguarda la mancata realizzazione dell’investimento, ma l’alterazione del rapporto tra finanziamento pubblico e capitale privato. Il bando richiedeva un apporto di risorse private pari al 50%, in attuazione dell’art. 13 del Reg. CE n. 800/2008 e del considerando 62 del Reg. CE n. 1698/2005, a garanzia dell’efficacia e della durevolezza dell’investimento.
Le indagini finanziarie documentano un movimento circolare di denaro: parte delle somme pagate dalla beneficiaria all’impresa esecutrice rientravano nella disponibilità della società attraverso il conto del figlio, rappresentante legale della stessa. Il Collegio qualifica come inattendibile la tesi difensiva delle elargizioni personali, non essendo dimostrata una fonte diversa e dovendosi leggere in modo unitario movimenti temporalmente ravvicinati alle fatture. La falsa attestazione di pagamento di una fattura, i cui assegni non erano stati negoziati, rende pienamente provata la condotta.
L’elemento psicologico è doloso: i convenuti hanno agito con coscienza e volontà di rappresentare falsamente il rispetto delle condizioni per ottenere l’erogazione, inducendo in errore l’amministrazione. Ne consegue che l’intero contributo percepito costituisce danno erariale, in adesione al consolidato orientamento della Corte richiamato nel provvedimento.
Quanto all’amministrazione danneggiata, il Collegio rileva che il contributo è stato materialmente erogato da AGEA, organismo pagatore, e non dalla Regione. L’indicazione della Procura non vincola il giudice, che ha il potere di individuare l’esatta parte lesa. I convenuti sono pertanto condannati in solido al pagamento in favore di AGEA.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 651 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno
- Art. 652 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno