Controllo sui bilanci delle aziende sanitarie e obbligo di misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 318 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, da intendersi come verifica della conformità delle complessive gestioni alle regole contabili e finanziarie. Esso persegue, in prospettiva dinamica, la finalizzazione del confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio di bilancio. L’accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese o della violazione di norme poste a garanzia della regolarità della gestione obbliga l’amministrazione a rimuovere le irregolarità entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia. In difetto, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della sostenibilità finanziaria. La verifica si fonda sull’analisi delle relazioni-questionario redatte dagli organi di revisione secondo le linee guida della Sezione delle autonomie.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo ha esaminato le relazioni-questionario sul bilancio di esercizio degli anni 2020, 2021 e 2022 trasmesse dal collegio sindacale di un’azienda sanitaria provinciale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005. Il magistrato istruttore ha svolto attività di approfondimento, acquisendo riscontri e controdeduzioni dall’azienda, che ha depositato una memoria con chiarimenti e precisazioni. La questione è giunta all’adunanza in contraddittorio, con la partecipazione dei vertici aziendali e dell’organo di revisione.

Dal controllo sono emerse criticità relative all’andamento economico, all’incremento dei crediti e dei debiti, alla mobilità sanitaria passiva, all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai tempi delle liste di attesa e alla gestione degli interventi di edilizia sanitaria e dei fondi PNRR.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della base giuridica del controllo, individuata nell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e nell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012. Il controllo sui bilanci delle strutture del servizio sanitario regionale si effettua sulla base delle relazioni-questionario compilate dagli organi di revisione, secondo le linee guida e gli schemi approvati dalla Sezione delle autonomie.

Nel ricostruire la portata delle disposizioni, la Corte richiama la Corte costituzionale n. 39 del 2014, che ha qualificato il controllo finanziario come sindacato di legalità e di regolarità, in prospettiva dinamica e finalizzato a effettive misure correttive. Richiama inoltre il comma 7 dell’art. 1 del d.l. n. 174/2012, che impone all’amministrazione di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, con preclusione dei programmi di spesa in caso di inerzia o esito negativo della verifica.

Sul piano sostanziale, la Sezione accerta un peggioramento della performance economica nel triennio, con decremento dell’utile di esercizio e incremento dei costi di gestione caratteristica, unitamente a un significativo incremento dei crediti e dei debiti. Rileva un’inadeguatezza nella gestione dei pagamenti, la presenza di ingenti debiti verso fornitori non estinti per contenziosi in essere e la necessità di urgenti misure di recupero crediti.

Quanto agli istituti di programmazione, la Sezione valuta sufficientemente adeguate le modalità di calcolo del fondo rischi adottate dall’azienda, articolate in due fasi — valutazione della potenzialità del rischio e stima della perdita in caso di soccombenza — con classificazione del rischio in remoto, possibile o probabile e accantonamento per i giudizi a rischio superiore al 50 per cento, secondo i criteri dell’OIC 31. Rileva invece criticità negli acquisti effettuati tramite affidamenti diretti con i fondi per il contrasto della pandemia, che rendono non del tutto attendibile l’attestazione dell’organo di revisione.

La Sezione accerta inoltre la presenza di gravi ritardi negli interventi di edilizia sanitaria, quantificabili anche in oltre vent’anni, con incremento dei costi e responsabilità non chiaramente identificabili, e il superamento dei limiti massimi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale nelle classi “B” e “D”, con pregiudizio economico per l’azienda e aumento della mobilità sanitaria passiva. Sui livelli essenziali di assistenza, rileva il riscontro parziale dell’azienda, che ha comunicato i dati di soli sette dei nove indicatori richiesti.

All’esito, la Sezione accerta le criticità esposte e invita l’azienda a monitorare il contenzioso, a indagare sulle ragioni dei crediti non incassati, ad analizzare le cause del mancato pagamento dei debiti, a rispettare le disposizioni in materia di approvvigionamenti, a proseguire l’azione di miglioramento degli indicatori LEA e a rispettare i cronoprogrammi degli interventi PNRR. Dispone la trasmissione della deliberazione ai vertici aziendali, al Presidente della Regione e agli assessori competenti, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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