Comunicazione ENEA unitaria e tempestiva per plurimi interventi di riqualificazione energetica (Cass. civ. Sez. V n. 15211 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di interventi di riqualificazione energetica agevolabili realizzati sulla medesima unità immobiliare, la comunicazione all’ENEA prevista dall’art. 4, comma 1-bis, lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 può avere carattere unitario e complessivo, riferendosi a tutti gli interventi eseguiti. Tale modalità presuppone il completamento dei lavori nella loro interezza, con la conseguenza che la comunicazione non deve essere inoltrata in corso d’opera, man mano che le singole lavorazioni vengono ultimate. La motivazione apparente o apodittica del giudice di merito può essere integrata dalla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, quando la questione di diritto non richiede ulteriori accertamenti di fatto e la decisione di merito sia conforme a diritto.

Il Fatto

All’esito di un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria disconosceva la detraibilità di parte delle spese sostenute da una contribuente per lavori di riqualificazione energetica, con particolare riguardo agli interventi sull’involucro dell’edificio e alla sostituzione di infissi e serramenti. Seguiva l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, con interessi e sanzioni, e la notifica della cartella di pagamento.

La contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva solo in parte il ricorso, escludendo la detraibilità della sola spesa relativa alla riqualificazione dell’involucro esterno. La decisione era confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che rigettava l’appello erariale. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso erariale si articolava in due motivi. Con il primo si deduceva, ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la motivazione solo apparente della sentenza impugnata, che aveva apoditticamente qualificato come irragionevole la tesi della comunicazione all’ENEA entro novanta giorni dall’ultimazione dei singoli interventi. Con il secondo, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., si lamentava la violazione dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007.

La Corte richiama anzitutto il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in caso di omessa motivazione su una censura d’appello, può evitarsi la cassazione con rinvio e decidersi nel merito, quando la questione di diritto sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto. Sul piano sostanziale osserva che la Commissione di secondo grado ha effettivamente omesso di spiegare perché la comunicazione all’ENEA dovesse ritenersi tempestiva, con asserzioni apodittiche prive di riferimenti normativi o giurisprudenziali.

La Corte rileva poi che gli interventi avevano riguardato l’involucro dell’edificio, gli infissi e i serramenti e l’impianto termico: una pluralità di lavori sulla medesima unità immobiliare, con spese detraibili ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19 febbraio 2007. Si applica pertanto l’art. 4, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007, secondo cui, in caso di più interventi sul medesimo edificio o unità immobiliare, la documentazione può avere carattere unitario e fornire i dati in modo complessivo.

Dal tenore letterale della disposizione discende che la comunicazione può essere eseguita in modo unitario e complessivo e riferirsi a tutti gli interventi, il che presuppone l’avvenuto completamento dei lavori nella loro interezza. Tale possibilità giustifica la soluzione interpretativa dei giudici regionali, che avevano ritenuto tempestiva la comunicazione inoltrata a intervenuto collaudo delle opere. Integrata così la motivazione, ai sensi degli artt. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, il ricorso è respinto, con conferma del dispositivo conforme a diritto. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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