Tardiva comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione energetica (Cass. civ. Sez. V n. 15209 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, non essendo tale comminatoria evincibile né da un’espressa previsione normativa, né da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche dell’adempimento. Il cd. avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, con cui l’Amministrazione finanziaria manifesta una pretesa tributaria esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, pur non figurando nell’elenco dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
Il Fatto
A séguito di un controllo formale della dichiarazione dei redditi ai fini IRES per l’anno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto alla società contribuente la detraibilità delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. L’Ufficio ha notificato la comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, contestando la tardiva trasmissione della documentazione all’ENEA e la mancata produzione dell’asseverazione di un tecnico abilitato.
La società ha impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso annullandolo. La decisione è stata confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che ha rigettato l’appello erariale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Amministrazione ha denunciato la violazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, censurando la qualificazione dell’avviso bonario come atto autonomamente impugnabile. La Corte ha respinto la doglianza. L’elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma alla luce dei principi di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. sanciti dagli artt. 53, comma 1, e 97, comma 2, della Costituzione, è suscettibile di impugnazione ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l’esplicitazione delle sue concrete ragioni, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.
Con il secondo motivo è stata lamentata la violazione dell’art. 1, commi 344-347, della L. n. 296 del 2006, dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 e dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 7657/2024, con cui ha statuito che l’inosservanza del termine di novanta giorni per la comunicazione all’ENEA non costituisce causa di decadenza, in assenza di un’espressa previsione normativa e non essendo la comminatoria desumibile nemmeno in via interpretativa, avuto riguardo alla finalità statistica dell’adempimento. La comunicazione all’ENEA assolve infatti funzioni di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico, come confermato dall’art. 16, comma 2-bis, del D.L. n. 63 del 2013.
Il collegio ha poi escluso il contrasto con la precedente ordinanza n. 34151/2022, espressamente confutata dalla sentenza n. 7657/2024, e con le sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 34419 e 34452/2023, che non hanno deciso esplicitamente la questione. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 19309/2024 e Cass. n. 8019/2025: il D.M. 11 maggio 2018, che ha attribuito poteri di verifica all’ENEA, è norma sopravvenuta e inapplicabile ratione temporis.
Quanto all’asseverazione ex art. 4, comma 1, lettera a), del D.M. 19 febbraio 2007, la Corte ha rilevato che la Commissione ha accertato in fatto la produzione delle certificazioni dei tecnici abilitati. Il motivo, dietro la denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze processuali: ne è derivata la declaratoria di inammissibilità. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.