Comunione ex collatione agrorum e onere della prova del viale condominiale (Cass. civ. Sez. II n. 1596 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La comunione incidentale di una via privata costituita ex collatione agrorum privatorum non è soggetta al rigoroso regime probatorio della rivendicazione e può essere dimostrata con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l’uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la sua rispondenza alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi. L’accertamento esige una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari, per stabilire l’effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio. Spetta però a chi invoca la comunione fornire la prova della destinazione del bene all’uso comune, né è sufficiente dolersi della valutazione delle risultanze istruttorie per dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il Fatto
Un condomino ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello ha confermato il rigetto della domanda proposta dal Tribunale. Egli aveva chiesto la rimozione di una sbarra collocata su un viale privato largo 7,40 metri, posto tra due condomìni, e, in subordine, la consegna della chiave necessaria alla sollevazione.
La domanda si fondava sull’assunto che il viale fosse oggetto di comunione incidentale tra i due condomìni per collatio agrorum privatorum. I gradi di merito hanno escluso tale configurazione, ritenendo il bene di proprietà esclusiva per porzioni distinte e non assoggettato a uso comune.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la doglianza di violazione dell’art. 115 c.p.c. Il ricorrente assumeva che i due condomìni non avessero contestato il contributo alla formazione del viale. La Suprema Corte rileva che il vizio dedotto sarebbe stato commesso dal giudice di primo grado e, non essendo stato fatto valere in appello con specifico motivo di gravame, la contestazione è ormai preclusa. Il motivo è dunque inammissibile.
Quanto alle censure sugli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte chiarisce che la violazione di norme processuali non può risolversi nell’erronea valutazione del materiale istruttorio, in particolare della CTU. Un’autonoma questione di malgoverno delle norme sulla prova si pone solo se il ricorrente alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, o disposte oltre i limiti di legge, o abbia disatteso prove legali, o ancora abbia recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione (richiamate le Sezioni Unite n. 20867 del 2020).
Sul piano sostanziale, la Corte conferma l’orientamento secondo cui il vulnus all’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando, a fronte di una incongrua valutazione delle acquisizioni, ritenga che la parte onerata abbia assolto l’onere: in tal caso l’errore è sindacabile solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 571 del 2017, Cass. n. 15107 del 2013, Cass. n. 19064 del 2006). Nel caso concreto, correttamente la Corte d’Appello aveva posto a carico del ricorrente la prova della comunione della strada.
Infine, pur ribadendo che l’accertamento della comunione ex collatione agrorum non soggiace al regime della rivendicazione e ammette prove testimoniali e presuntive (Cass. n. 19994 del 2008, Cass. n. 13238 del 2010, Cass. n. 15521 del 2011), la Corte rileva che il ricorrente non precisa quali indizi non siano stati valorizzati né contesta il valore indiziario attribuito al fatto che i regolamenti e le tabelle millesimali non contemplavano il viale come bene comune. Le censure sugli artt. 1100 e 1102 c.c. sono infondate, poiché, esclusa la comunione, non sussistono i presupposti per il diritto d’uso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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