Obblighi informativi dell’intermediario finanziario e ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 1599 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58/1998 sono finalizzati a consentire all’investitore investimenti pienamente consapevoli e, al di fuori del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso, senza obbligo di successivo monitoraggio. L’inadempimento informativo non è escluso dalla pregressa propensione al rischio dell’investitore, permanendo l’obbligo di piena informazione su natura, rendimento e caratteristiche del titolo. È inammissibile il motivo che sovrappone e mescola le ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., prospettando la medesima questione sotto profili incompatibili.
Il Fatto
Due investitrici, cointestatarie di un conto corrente ed eredi di un terzo, convenivano in giudizio la banca davanti al Tribunale per l’acquisto, per nominali 950.000 euro, di obbligazioni emesse da una banca d’affari statunitense, effettuato in più tranches tra la fine di gennaio e i primi di febbraio 2008 tramite una filiale. Contestavano l’assenza di un valido contratto quadro di negoziazione e plurimi inadempimenti agli obblighi di sollecitazione, informativa, adeguatezza e conflitto d’interessi.
Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello confermava. Le investitrici ricorrevano per cassazione con quattro motivi, articolati su informativa, conflitto di interessi, applicazione del regolamento MIFID e valore confessorio delle dichiarazioni di ricezione della copia contrattuale.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte rileva che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata; nel caso di specie la censura non denuncia alcun ribaltamento del riparto, ma investe il governo del materiale probatorio. Il giudizio sul contenuto confessorio di una dichiarazione di parte è insindacabile in legittimità, ove immune da vizi logici o giuridici.
Sul secondo motivo, il ricorso è inammissibile per la mescolanza di mezzi eterogenei ex art. 360 cod. proc. civ.: non è consentita la prospettazione della stessa questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di legge e il vizio di motivazione. La corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violata quando il giudice respinge integralmente la domanda, né l’omessa pronuncia sussiste se la decisione comporta la reiezione della pretesa. La censura sulla mancata applicazione del regolamento MIFID non era stata evocata in appello ed è inammissibile.
Sul terzo motivo, la Corte ricorda che l’intermediario deve fornire un’informativa preventiva dettagliata sul titolo e sull’emittente, non esonerato dalla pregressa propensione al rischio del cliente. Nel caso concreto, alla consegna del documento informativo generale seguì l’acquisizione di ulteriori informazioni dettagliate, con rating dei titoli ancora in A+ all’epoca delle operazioni. Gli obblighi informativi ex art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58/1998 si esauriscono con l’investimento, fuori dai casi di gestione e consulenza, sicché non sussiste obbligo di monitoraggio successivo.
Sul quarto motivo, la censura non coglie la ratio decidendi. Il conflitto di interessi rilevante ex art. 1394 cod. civ. richiede l’accertamento concreto di un rapporto d’incompatibilità, non astratto o ipotetico. La motivazione per relationem è ammissibile ove sorretta da autonomo esame critico dei motivi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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