Comunione ereditaria, occupazione esclusiva e risarcimento: domanda ridotta in appello è emendatio (Cass. civ. Sez. II n. 31626 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella comunione, il coerede che occupa in via esclusiva l’immobile comune, dopo che gli altri contitolari hanno manifestato la volontà di rientrare nel godimento del bene, lede il pari diritto degli altri partecipanti e risponde del risarcimento del danno, non essendo sufficiente che l’occupazione sia iniziata con il consenso di tutti. La richiesta di consegna delle chiavi, o di acquisto della proprietà esclusiva, integra manifestazione della volontà di reimmettersi nel possesso del bene. In sede di appello, la riduzione della domanda risarcitoria a un arco temporale più limitato, senza ampliamento del quadro fattuale originario, non integra domanda nuova, ma emendatio libelli, consentita ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ.. Il controllo di legittimità sulla liquidazione delle spese resta circoscritto alla verifica che esse non siano poste, neppure parzialmente, a carico della parte vincitrice.

Il Fatto

La vicenda muove dallo scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile, assegnato con obbligo di conguaglio a due coeredi. In primo grado veniva respinta la domanda risarcitoria proposta da uno dei fratelli per il mancato uso del bene a causa dell’occupazione esclusiva da parte dell’altra coerede.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 607/2019, riformava parzialmente la decisione, accogliendo la domanda risarcitoria e liquidando il danno per il periodo intercorrente dal novembre 2006 alla pronuncia, sulla base di una missiva con cui il coerede aveva sollecitato la sorella ad acquistare l’immobile o, in alternativa, a consegnare le chiavi. La coerede soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge tutte le censure, soffermandosi anzitutto sul contenuto della missiva. Il giudice di merito ne ha tratto una chiara manifestazione della volontà degli altri coeredi di essere reimmessi nel possesso del bene mediante la consegna delle chiavi, qualora l’occupante non avesse inteso acquistarlo. Non era necessario richiedere la totale estromissione della ricorrente dall’uso del bene: quest’ultima aveva un pari diritto di utilizzarlo, ma non il potere di escludere gli altri. Logica, dunque, la conclusione secondo cui la richiesta delle chiavi mirava a far cessare quella occupazione esclusiva che, pur iniziata con il consenso di tutti, era divenuta illegittima.

Quanto al dedotto omesso esame di fatto decisivo, la Corte ribadisce che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice ometta di considerare un accadimento storico, oggettivo e decisivo, non potendosi censurare il modo in cui siano state valutate le prove già esaminate. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, si esclude che la diversa interpretazione dei fatti possa fondare il motivo. Parimenti insussistente è la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., poiché il prudente apprezzamento del giudice resta sottratto al sindacato di legittimità.

Il terzo motivo concerne invece l’art. 345 cod. proc. civ. La ricorrente sosteneva che le controparti avessero introdotto in appello una domanda nuova, riducendo la richiesta risarcitoria a un periodo più breve. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 19750 del 2025, distingue la domanda nuova, inammissibile, dalla mera emendatio libelli, consentita quando la modifica incide sul petitum solo per adeguarlo in direzione più idonea a legittimare l’attribuzione del bene oggetto dell’originaria domanda. La riduzione dell’arco temporale non ha introdotto un titolo od oggetto diverso, né ha ampliato il quadro fattuale.

Quanto alla quantificazione del danno, la Corte rileva che la ricorrente non aveva specificamente contestato l’importo base di € 6.000,00 annui, ma solo gli incrementi conteggiati in consulenza tecnica. L’apprezzamento del giudice di merito, in assenza di diversa indicazione normativa, resta insindacabile. Generica è poi l’allegazione sulle oscillazioni del mercato immobiliare.

Infine, sui motivi relativi alle spese di lite, la Corte richiama la regola del disputatum: il valore della causa, per il primo grado, corrisponde alla somma domandata se la domanda è rigettata, a quella accordata se accolta; per l’appello, alla sola somma oggetto di impugnazione. Rilevante, nel caso, la domanda riconvenzionale di usucapione di valore indeterminabile, che ampliava l’oggetto del giudizio e giustificava lo scaglione applicato. La determinazione delle quote di compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’aggravio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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