Improcedibilità dell’appello contabile per doppia assenza dell’appellante (Corte dei Conti Sez. III App. n. 25 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. L’improcedibilità consegue automaticamente alla doppia assenza, senza necessità di istanza di parte. La declaratoria travolge il gravame nel suo complesso e determina la conferma della sentenza impugnata, restando assorbita ogni questione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania chiedendo il riconoscimento del diritto a pensione anticipata con determinazione della quota a carico dell’INPS secondo il sistema di calcolo retributivo, invocando l’art. 1, comma 246, della l. n. 228/2012 e l’art. 1, comma 13, della l. n. 335/1995. La Sezione aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 223/2022, depositata il 15 marzo 2022.
Il soccombente proponeva appello, deducendo la violazione dei commi 245 e 246 della l. n. 228/2012 e dell’art. 12 delle preleggi, e chiedendo la riliquidazione del trattamento dal 1° agosto 2017. L’INPS resisteva, richiamando la giurisprudenza contabile contraria all’estensione dei periodi assicurativi presso le casse professionali. La questione arrivava così davanti alla Sezione centrale d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte non affronta il merito pensionistico. Rileva che la trattazione orale era stata fissata per l’udienza del 14 maggio 2025 e che, constatata l’assenza dell’appellante, era stato disposto il rinvio della discussione alla data del 21 gennaio 2026, con comunicazione della Segreteria, ai sensi dell’art. 196 c.g.c..
Pervenuto il giudizio all’udienza del 21 gennaio 2026, il Collegio constata nuovamente l’assenza di parte appellante. Richiama il testo della norma, secondo cui, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Il percorso argomentativo è di stretto diritto processuale. La fattispecie delineata dalla norma si articola in due passaggi: la mancata comparizione alla prima udienza, che impone il rinvio con avviso, e la mancata comparizione alla nuova udienza, che produce l’improcedibilità. Entrambi i presupposti si verificano nel caso concreto.
Il Collegio dichiara pertanto l’appello improcedibile, con compensazione delle spese. La declaratoria è d’ufficio e non richiede istanza delle parti. Ne deriva, quale effetto consequenziale, la conferma della sentenza n. 223/2022 della Sezione giurisdizionale per la Campania. Restano assorbite, e non esaminate, tutte le censure di merito, compresa la richiesta di deferimento alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale.
La decisione non introduce alcun nuovo principio sul computo dei periodi assicurativi, ma conferma il meccanismo processuale che sanziona la doppia inerzia dell’appellante, a garanzia della definizione del giudizio e del contraddittorio comunicato dalla Segreteria.
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Nota della Redazione
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