Assegno sociale e giurisdizione del giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 303 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto all’assegno sociale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e non a quella della Corte dei conti. L’assegno sociale costituisce prestazione di natura assistenziale, erogata in favore di soggetti in condizioni economiche disagiate e svincolata dal versamento dei contributi. La giurisdizione contabile in materia pensionistica presuppone una controversia sul diritto, sulla misura o sulla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice contabile nel giudizio di primo grado.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato domanda di assegno sociale nel 2023, dichiarando di soggiornare legalmente e continuativamente in Italia dal mese di aprile 2013. L’INPS ha respinto la domanda, dapprima per il mancato compimento del requisito anagrafico, poi per il difetto del requisito del soggiorno legale e continuativo decennale, assumendo che la residenza risultava iscritta solo dal maggio 2016 per immigrazione dalla Romania.
La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’annullamento del provvedimento di reiezione e per l’accertamento dell’obbligo dell’INPS al pagamento della prestazione. L’INPS si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sezione lavoro.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto la questione pregiudiziale della giurisdizione, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 15 c.g.c. Il criterio di determinazione è individuato nell’oggetto della domanda e, in particolare, nel petitum sostanziale identificato in relazione alla causa petendi, secondo l’art. 386 cod. proc. civ.
La Corte ricostruisce i confini della propria giurisdizione pensionistica. L’art. 18, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 174/2016 attribuisce alla Corte i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità civili a carico dello Stato o degli enti pubblici. La giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. SS.UU. n. 573/2003, n. 10131/2012, n. 11849/2016) mantiene fermo il presupposto del giudizio pensionistico: una controversia sul diritto, sulla misura o sulla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti.
Nel caso di specie non viene in rilievo la posizione pensionistica di un pubblico dipendente, bensì l’esistenza del diritto a una prestazione assistenziale che prescinde dal versamento contributivo. L’assegno sociale, istituito dall’art. 6, comma 3, della legge n. 335/1995 in sostituzione della pensione sociale, è erogato in favore di soggetti in stato di bisogno.
La Corte richiama la distinzione tra previdenza e assistenza desumibile dall’art. 38 Cost.: la prima è tutela riservata ai lavoratori, la seconda riguarda tutti i cittadini che versino in un determinato stato di bisogno. Ne deriva che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 442 cod. proc. civ.
Il giudice dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 17, comma 2, c.g.c. Le spese di lite sono compensate in ragione della definizione del giudizio su questione di natura pregiudiziale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 386 c.p.c. – Effetti della decisione sulla giurisdizione
- Art. 442 c.p.c. – Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie