Obbligo di rendicontazione dell’agente contabile, conto improcedibile senza forme diverse dal contante (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 194 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente della riscossione di un ente locale deve contenere tutte le entrate comunque riscosse nell’esercizio di riferimento, comprese quelle incassate con strumenti dematerializzati (POS, bonifico, PagoPA e simili), e non solo quelle riscosse in contanti. La nozione di maneggio di danaro pubblico di cui all’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 va intesa come disponibilità del denaro, non come materiale detenzione, e prescinde dalla concreta modalità di incasso. Ne deriva l’improcedibilità del conto che descriva la sola gestione in contanti; sussiste invece assenza di gestione, con conseguente non luogo a procedere, quando siano attestate riscossioni nulle per qualsiasi modalità e il saldo finale sia pari a zero. Il conto improcedibile deve essere nuovamente compilato e depositato, a pena di giudizio per resa di conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c.

Il Fatto

Il Comune ha depositato due conti giudiziali resi dall’agente contabile incaricato della riscossione dei proventi della refezione scolastica, relativi agli esercizi finanziari 2021 e 2022, entrambi con saldo pari a zero. Il responsabile del servizio finanziario ha attestato la parificazione dei conti. A seguito di richieste istruttorie, l’ente ha chiarito che gli introiti erano stati canalizzati, tramite pagamenti PagoPA, sul conto di tesoreria e che nei conti giudiziali non erano state inserite le riscossioni avvenute con modalità diverse dal contante; per il 2021 il servizio non aveva avuto esecuzione a causa della pandemia.

Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha contestato la sufficienza dei dati contabili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di resa del conto e ha concluso per il non luogo a procedere per l’annualità 2021 e per l’improcedibilità per il 2022. L’agente contabile ha depositato memoria e, all’udienza, ha chiesto il discarico dei conti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, che impone il rendimento del conto a ogni agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico. La norma delinea una fattispecie soggettiva ampia, che ricomprende non solo il tesoriere ma tutti coloro che, a qualsiasi titolo, dispongano di denaro pubblico.

Il Collegio chiarisce che per maneggio di danaro pubblico non si intende la materiale detenzione, bensì la disponibilità del denaro. Tale disponibilità sussiste a prescindere dalla modalità concreta dell’incasso. Ne segue che il conto dell’agente della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse, anche quando la riscossione sia effettuata da subagenti o con strumenti diversi dal contante.

La Corte richiama la propria giurisprudenza di sezione in materia di pagamenti PagoPA e di pagamenti tramite bonifico bancario, nonché le pronunce di altre sezioni territoriali, osservando che, in caso contrario, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico sfuggirebbero al giudizio di conto. L’agente, pur senza materiale apprensione del denaro, dispone delle somme in piena autonomia ed è titolare di ciascuna operazione contabile, che cura dall’inizio alla fine.

Pertanto i conti giudiziali della riscossione devono mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio, indipendentemente dalla modalità di versamento. È improcedibile il conto che descriva la gestione solo con riferimento alle operazioni in contanti, o solo a quelle dematerializzate.

Diversa è l’ipotesi in cui vi sia attestazione di assenza di gestione: quando non risultino riscossioni né in contanti né con strumenti telematici e il saldo finale sia pari a zero, si configura una mancanza di gestione. Nel caso esaminato, il conto relativo al 2021 è stato dichiarato non luogo a procedere per assenza di gestione; il conto relativo al 2022 è stato dichiarato improcedibile. I conti improcedibili devono essere nuovamente compilati, con esauriente descrizione dell’intera gestione, presentati all’amministrazione per il controllo e la parifica e da questa depositati presso la Sezione; in mancanza, l’agente è esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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