Inottemperanza e pagamenti anteriori al giudicato nel rito esecutivo (TAR Campania n. 1634 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può rimettere in discussione l’accertamento contenuto nel titolo esecutivo formatosi per mancata opposizione. Sono pertanto irrilevanti i pagamenti asseritamente eseguiti dall’amministrazione debitrice in epoca anteriore alla formazione del giudicato sul titolo azionato. Gli interessi moratori dovuti ai sensi del D. Lgs. 231/2002 vanno calcolati secondo la decorrenza stabilita dal titolo stesso, non essendo riconosciuto al giudice amministrativo alcun potere di modificarne il contenuto. L’eccezione di cessata materia del contendere va respinta quando le statuizioni del decreto ingiuntivo non abbiano ricevuto completa esecuzione mediante l’effettivo pagamento di tutte le somme contemplate.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’A.S.L. di Salerno al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno, con il quale era stata ingiunta la corresponsione di un importo capitale, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio. Premessa l’avvenuta cessione del credito in proprio favore, la ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’ente dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Costituitasi, l’A.S.L. ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, sostenendo di aver integralmente soddisfatto il credito e contestando la base di calcolo degli interessi, con riferimento a pagamenti relativi ad alcune fatture e alla valorizzazione degli accessori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza delle formalità procedurali: il decreto ingiuntivo, non opposto, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. È stata quindi disposta verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidata alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, per accertare quali pagamenti fossero stati effettivamente eseguiti e in che misura avessero ridotto il credito a titolo di capitale e di interessi.

Sul punto il Collegio ha fatto proprie le conclusioni dell’organismo verificatore, non contestate dalle parti, che hanno quantificato il credito residuo in € 414.230,73 a titolo di sorta capitale e in € 24.701,77 a titolo di interessi, oltre agli interessi moratori maturandi sul capitale residuo dal 19.6.2025 fino al soddisfo.

Il Tribunale ha ribadito che non si può tenere conto dei pagamenti che l’A.S.L. assume di aver eseguito in epoca anteriore alla formazione del giudicato sul titolo. In tal senso depone la consolidata giurisprudenza in materia, che ha evidenziato l’irrilevanza, in sede di ottemperanza, di pagamenti intervenuti prima della formazione del giudicato, come affermato dalla sentenza n. 166/2025 della stessa Sezione. Gli interessi ex D. Lgs. 231/2002 sono stati pertanto correttamente calcolati con la decorrenza indicata nel decreto ingiuntivo, senza che il giudice amministrativo possa modificare il contenuto del giudicato del giudice ordinario.

Ne è derivata la reiezione dell’eccezione di cessata materia del contendere, non avendo le statuizioni del titolo ricevuto completa esecuzione, e l’accoglimento del ricorso nei limiti illustrati. Il Collegio ha ordinato all’A.S.L. di corrispondere le somme entro novanta giorni e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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