Fornitura di farmaci esclusivi e procedura negoziata d’urgenza ex art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 (TAR Abruzzo n. 72 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 in conformità al combinato disposto con l’art. 15 del d.l. n. 19/2026 e con l’art. 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, è prima facie conforme al paradigma normativo. Nell’ambito del giudizio cautelare, il bilanciamento degli interessi coinvolti attribuisce prevalenza all’interesse pubblico alla celere e continua fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili, rispetto all’interesse dell’operatore economico, produttore esclusivo, a una partecipazione alla procedura più aderente alla propria organizzazione di impresa. La mancata partecipazione alla gara non determina un pregiudizio economico e imprenditoriale per il produttore esclusivo, il quale continua a fornire i farmaci alle aziende sanitarie con le ordinarie modalità di affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice esclusiva di farmaci, ha impugnato gli atti con cui l’AREACOM ha indetto una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. La ricorrente ha contestato la configurazione della procedura come meccanismo volto a fissare un massimale di spesa quadriennale, senza indicazione dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta, deducendo che tale impianto pregiudicherebbe la sua partecipazione. Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti previa concessione di misure cautelari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che le censure formulate non fossero assistite da un sufficiente grado di fondatezza (fumus boni iuris), atteso che la procedura si presentava prima facie conforme al paradigma normativo di cui all’art. 76, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l’art. 15 del d.l. n. 19/2026 e con l’art. 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, nonché al principio di risultato.
La valutazione ha poi riguardato il periculum in mora, sul quale il Tribunale ha operato un bilanciamento tra l’interesse della ricorrente a modellare la partecipazione alla gara e l’interesse pubblico alla continuità terapeutica e alla celere definizione di una procedura per garantire la fornitura di farmaci essenziali. Il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico, considerando che la società ricorrente, in quanto produttore esclusivo, opera in un settore non concorrenziale e ha piena conoscenza dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa.
È stato, altresì, rilevato che la mancata partecipazione alla procedura non avrebbe determinato alcun pregiudizio economico e imprenditoriale per la ricorrente, la quale avrebbe comunque continuato a fornire i farmaci alle ASL regionali tramite le ordinarie modalità di affidamento. Sulla base di tali motivazioni, la domanda cautelare è stata rigettata per carenza dei presupposti, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.
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Nota della Redazione
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