Elusione del giudicato per diniego di riammissione basato su giudizio prognostico in astratto (TAR Abruzzo n. 538 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nullo per elusione del giudicato il provvedimento con cui l’Amministrazione, in sede di riedizione del potere, nega la riammissione in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria sulla base di un giudizio prognostico negativo formulato in astratto, che non consideri la situazione fattuale e giuridica esistente al momento della presentazione dell’istanza di riammissione. L’accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la riammissione non può fondarsi esclusivamente sulla natura “amministrativa” della prestazione svolta nei ruoli civili, dovendo invece verificare in concreto l’idoneità all’assolvimento dei compiti d’istituto. L’Amministrazione è altresì tenuta ad accertare la disponibilità del posto in pianta organica cui il dipendente chiede di essere reintegrato. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non è comminabile quando la fissazione di un congruo termine per la riedizione del potere renda la misura coercitiva sproporzionata.
Il Fatto
A seguito dell’annullamento, ad opera di una precedente sentenza del TAR, del diniego di riammissione in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria, il Ministero della Giustizia aveva rivalutato l’istanza del dipendente, negandola nuovamente. Il nuovo provvedimento si fondava su un giudizio prognostico negativo circa il recupero della professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali e sull’asserita “non utilità” della prestazione, in ragione dell’età avanzata del dipendente e della breve aspettativa di servizio fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
Il ricorrente, ritenendo il nuovo diniego elusivo del giudicato, proponeva ricorso per l’ottemperanza, deducendo la nullità del provvedimento e chiedendo la condanna dell’Amministrazione a riesaminare l’istanza secondo l’effetto conformativo, con nomina di un commissario ad acta e applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando l’elusività del nuovo diniego rispetto all’effetto conformativo della sentenza da ottemperare. Il giudice ha rilevato che l’Amministrazione aveva valutato in astratto la sussistenza dei requisiti per la riammissione, fondandosi esclusivamente sulla natura “amministrativa” della prestazione svolta nei ruoli civili. Tale motivazione, secondo il Collegio, elude sia l’effetto conformativo della sentenza sia l’automatismo ostativo alla riammissione dei dipendenti giudicati guariti dalle Commissioni Mediche Ospedaliere, già dichiarato costituzionalmente illegittimo.
La Corte ha inoltre evidenziato che la valutazione di perdita della professionalità, basata sul lungo periodo di assenza e sull’età avanzata del dipendente, era stata effettuata senza considerare la situazione fattuale e giuridica esistente al momento della presentazione dell’istanza di riammissione, risalente al 13 gennaio 2020. L’Amministrazione aveva infine omesso di accertare la consistenza della pianta organica del Corpo di Polizia Penitenziaria per verificare la disponibilità del posto di assistente capo richiesto. Tale accertamento costituiva un passaggio essenziale dell’effetto conformativo.
Il Collegio ha dichiarato la nullità del provvedimento di diniego e ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza entro il termine di novanta giorni. Ha invece respinto l’istanza di immediata nomina del commissario ad acta, riservandosi di provvedere solo in caso di inutile decorso del termine, e ha disatteso la richiesta di applicazione della penalità di mora, ritenendo la misura sproporzionata in considerazione della fissazione di un congruo termine per la riedizione del potere.
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Nota della Redazione
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