Giudizio di ottemperanza di sentenza civile: no a integrazioni modificative del giudicato (TAR Sicilia n. 2343 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto sentenze del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può integrare né modificare il giudicato, essendo la sua attività meramente esecutiva e trovando un limite stringente nel disposto della pronuncia azionata. Sono ammessi soltanto i momenti di cognizione strettamente consequenziali al giudicato, quali la domanda di interessi e rivalutazione maturati dopo il giudicato e quella dei danni consequenziali alla sua non esecuzione. Il potere integrativo riconosciuto per l’esecuzione delle sentenze amministrative non opera per le sentenze civili, non essendo il giudice dell’ottemperanza fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato. Ne deriva l’interpretazione strettamente letterale del dispositivo, con rigetto del ricorso che mira a sostituire il parametro di calcolo ivi fissato.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un Comune, ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Corte d’Appello, sezione lavoro, che aveva confermato in parte la condanna dell’ente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del lavoratore.

Dopo la comunicazione comunale dell’intento di dare esecuzione alla pronuncia, il ricorrente ha quantificato il dovuto in circa 188.000 euro; il Comune, con apposita relazione contabile, lo ha quantificato in circa 143.000 euro e ha provveduto al pagamento, che il lavoratore ha accettato come acconto. Il ricorrente ha quindi contestato la quantificazione, assumendo la violazione del giudicato e chiedendo la condanna dell’ente alla piena esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Da ciò discende che i momenti di cognizione consentiti sono soltanto quelli strettamente consequenziali al giudicato: interessi e rivalutazione maturati dopo, danni da mancata esecuzione. Non sono concepibili cognizioni autonome su sopravvenienze o lacune del giudicato, perché si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione.

Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni del giudice civile, deve quindi svolgere attività meramente esecutiva, senza poter integrare la sentenza civile: altrimenti recupererebbe indebitamente il sindacato sul rapporto sottostante, ove difetta di giurisdizione. Il potere integrativo e di colmamento delle lacune, ammesso per le sentenze amministrative, non è analogamente configurabile per le pronunce del giudice ordinario.

Trasponendo tali coordinate al caso concreto, il ricorrente tende in realtà a ottenere una pronuncia modificativa del giudicato, non ammissibile in sede di ottemperanza. Quanto al danno patrimoniale, la sentenza del giudice del lavoro ha assunto quale parametro la retribuzione mensile tabellare, cioè lo stipendio base spettante in ragione dell’inquadramento, e non la retribuzione mensile lorda comprensiva di indennità e assegni personali invocata dal ricorrente; il riferimento alle disposizioni del CCNL di settore conferma che le indennità restano estranee al concetto di stipendio tabellare.

Quanto al danno non patrimoniale, la Corte d’Appello lo ha quantificato in 18.000 euro previa devalutazione della somma alla data del 14 maggio 2010, sulla quale calcolare poi interessi e rivalutazione. Il consulente del ricorrente ha invece devalutato le somme su un diverso periodo e vi ha applicato interessi non previsti dalla sentenza: il maggior importo preteso è dunque frutto di una lettura modificativa del giudicato, non consentita.

Il Collegio conclude che il Comune ha pienamente ottemperato al giudicato, non residuando somme da corrispondere. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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