Concessioni demaniali marittime: il rende noto locale non è gara (Cons. Stato n. 10131 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di cui agli artt. 36 e 37 cod. nav. e all’art. 18 reg. es. cod. nav., avviato su istanza del concessionario uscente, non integra una procedura selettiva idonea a soddisfare il contenuto minimo di tutela imposto dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. La pubblicazione per venti giorni all’albo comunale con il c.d. “rende noto” assicura una pubblicità solo locale, insufficiente a rendere conoscibile la procedura a potenziali candidati, anche esteri. La mancanza di criteri predeterminati dall’amministrazione prima dell’avvio del confronto vizia in radice la proroga ottenuta dal titolare. L’assenza di domande concorrenti è irrilevante, perché il difetto del regime pubblicitario preclude in sé la tutela della concorrenza. Gli enti comunali sono tenuti ad applicare direttamente il diritto europeo e a ricondurre l’efficacia dei titoli concessori entro i limiti conformi.
Il Fatto
Il titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2008 e destinata alla vendita di prodotti ittici in un immobile demaniale aveva chiesto, ai sensi dell’art. 37 cod. nav. e dell’art. 18 reg. es. cod. nav., l’estensione della durata al 31 dicembre 2033, invocando l’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145/2018. L’istanza era stata pubblicata all’albo pretorio senza che fossero presentate domande concorrenti o osservazioni e l’ente locale aveva accordato la proroga.
Dopo l’Adunanza plenaria n. 18 del 2021, il Comune ha prima ridotto la scadenza al 31 dicembre 2023 con un atto suppletivo, poi ha adottato una delibera di indirizzo e un atto dirigenziale che hanno ricondotto le concessioni al termine del 31 dicembre 2024. Il TAR Puglia ha annullato questi atti, ritenendo la procedura comparativa seguita idonea a garantire la concorrenza. Il Comune ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il gravame e supera, per la ragion più liquida, la questione di inammissibilità per acquiescenza. Il nucleo della decisione è che l’art. 37 cod. nav. non assicura una selezione con adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza, né una pubblicità proporzionata all’avvio, allo svolgimento e al completamento della procedura. Il modello è definito “arcaico e informale”: muove dalla domanda del privato e non da una scelta dell’amministrazione.
La pubblicazione locale non basta quando la concessione abbia rilevanza sovracomunale o interesse transfrontaliero. Solo la previa indizione di una gara, con bando che indichi oggetto, durata, canone e criteri di aggiudicazione, garantisce parità di trattamento e massima partecipazione. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 17 e n. 18 del 2021, la Corte di giustizia UE, 20 aprile 2023, in C-348/22 e le proprie sentenze nn. 4479, 4480 e 4481 del 2024.
Quanto al § 10 della pronuncia europea invocato dal primo giudice, si tratta di mera rappresentazione del diritto nazionale, priva di valenza argomentativa. Decisivo è invece il § 67, che riconosce agli Stati un margine di discrezionalità ma ribadisce il contenuto di tutela minima a favore dei candidati potenziali. Anche la sentenza n. 10378 del 2023 di questa Sezione, letta correttamente, non ritiene sufficiente il solo modulo dell’art. 37.
Il Collegio esclude poi che gli atti impugnati integrino revoca o autotutela: essi costituiscono doverosa applicazione del diritto nazionale conforme a quello dell’Unione. Nessun affidamento è configurabile sulla durata di provvedimenti assunti in contrasto con il diritto europeo. Gli investimenti non ammortizzati trovano tutela nelle previsioni dell’art. 4 del d.l. n. 118/2022, come riformato. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto.
Nota della Redazione
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