Divieto detenzione armi e revoca porto di fucile per tensioni familiari (TAR Calabria n. 1050 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti in materia di armi hanno funzione preventiva e cautelare e prescindono dalla pronuncia di una sentenza di condanna, potendo fondarsi anche su condotte non costituenti reato ma rivelatrici di inaffidabilità nel buon uso delle armi. La sussistenza di tensioni e litigi in ambito familiare rende ragionevole, e insindacabile nel merito in sede di legittimità, la scelta dell’Amministrazione di vietare la detenzione di armi e munizioni e di revocare il porto di fucile, anche in assenza dell’accertamento di condotte minacciose compiute con le armi. I provvedimenti in materia di armi sono connotati da esigenze di celerità, con la conseguenza che può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dalla Questura nel 2018. A seguito di un intervento dei Carabinieri presso la propria abitazione, veniva redatto un rapporto informativo dal quale emergeva che lo stesso avrebbe minacciato e percosso la moglie. La Prefettura gli notificava quindi un decreto con cui gli faceva divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi; la Questura revocava poi la licenza di porto di fucile.

Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo l’inadeguatezza dell’istruttoria, la natura episodica del litigio, la violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare veniva respinta e il ricorso perveniva alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge il ricorso, richiamando e facendo proprie le motivazioni già espresse in sede cautelare. L’esistenza di un alterco tra il ricorrente e la moglie, con il comportamento minaccioso tenuto in presenza dei militari, rende il provvedimento impugnato immune dalle censure prospettate.

Appaiono inconferenti le prospettazioni difensive volte a ridurre l’evento a banale litigio familiare, la presenza di un’autodichiarazione della coniuge e la mera proposta di archiviazione del procedimento penale. Il giudice sottolinea che il provvedimento ex art. 39 TULPS ha funzione preventiva e cautelare e prescinde dalla condanna penale.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui tutti i provvedimenti in materia di armi, essendo preordinati alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, hanno di per sé carattere di urgenza e possono giustificare l’omissione della comunicazione di avvio.

Nella materia de qua, in presenza di tensioni familiari, è ragionevole e insindacabile nel merito la scelta di vietare la detenzione di armi, anche senza accertamento di condotte minacciose compiute con le armi. Il discrezionale apprezzamento dell’Autorità non si è discostato dalle coordinate ermeneutiche, risultando la motivazione coerente con i presupposti e con gli interessi tutelati. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e conferma dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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